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Macellazione rituale: il quadro europeo

Diversi stati hanno adottato soluzioni volte a garantire una maggior tutela del benessere animale anche nelle ipotesi di macellazione rituale
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Elisabetta Montinaro

Dottoressa in giurisprudenza con una tesi in diritto dell'ambiente dal titolo “Il benessere animale come valore giuridico tra diritto nazionale e diritto euro-unitario”. Praticante avvocato presso uno studio di diritto amministrativo; da sempre sostenitrice della causa animalista e attiva presso associazioni di volontariato che operano sul territorio per la cura e il benessere dei cani e dei gatti. Crede fermamente nelle potenzialità del cambiamento individuale e dell'esempio virtuoso ed è convinta che il primo passo per cambiare il mondo sia cambiare sé stessi.

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Diversi stati europei hanno adottato soluzioni normative volte a garantire una maggior tutela del benessere animale anche nelle ipotesi di macellazione rituale, prevedendo, taluni, un divieto assoluto di macellazione senza previo stordimento e adottando invece, altri, scelte di maggior compromesso, consistenti nell’imposizione dell’obbligo di stordimento contemporaneo alla iugulazione e nell’obbligo di stordimento immediatamente successivo.

© 2022 Giulia Zorzi / ALI

In Belgio, la regione delle Fiandre e la Vallonia hanno disciplinato la macellazione rituale imponendo il previo processo di stordimento reversibile.

In Danimarca non è consentita la macellazione senza previo stordimento e la macellazione rituale è ammessa, soltanto nei macelli autorizzati, a condizione che l’animale sia precedentemente stordito.

In Svezia, l’attuale legge sul benessere animale prevede espressamente che tutti gli animali macellati debbano essere previamente storditi, anche nell’ipotesi di macellazione rituale. Un obbligo di preventivo stordimento è imposto anche in Slovenia.

In Finlandia la disciplina introdotta dal Decreto 369 del 1996, adottato a seguito dell’entrata in vigore della legge sul benessere animale (247/1996), stabilisce che in caso di macellazione rituale si provveda sempre a stordire l’animale in via contemporanea alla iugulazione, e ad eccezione di alcune previsioni inerenti il pollame, la macellazione senza previo stordimento è assolutamente vietata.

L’Austria regolamenta la macellazione degli animali prevedendo al §32, par. 3 e 5 del BGBL 118/2004 – Bundesgesetz über den Schutz der Tiere – che si possa provvedere allo stordimento in via immediatamente successiva al taglio della gola. Infine, previsioni similari sono previste in Estonia, Lituania e Slovacchia.

In Estonia la normativa applicabile alla macellazione rituale stabilisce che la stessa possa essere praticata sia ricorrendo al previo stordimento per elettrocuzione, sia provvedendo ad adottare una tecnica di stordimento in via immediatamente successiva alla giugulazione. Viene richiesto inoltre che per il processo di autorizzazione all’espletamento di tale pratica si provveda a fornire informazioni puntuali circa il numero di capi da abbattere e a dimostrare un rapporto di stretta proporzionalità tra questo e le esigenze alimentari delle comunità di riferimento.

In Slovacchia il legislatore impone che la macellazione rituale avvenga ricorrendo allo stordimento “al più tardi in via immediatamente successiva alla gigulazione”.

Seppur non ricompresa nell’Unione europea, degna di nota è la posizione adottata dalla Svizzera, la cui Legge federale sulla protezione degli animali stabilisce che è condizione necessaria per poter procedere alla macellazione di tutti i mammiferi che questi siano previamente storditi, garantendo in ogni caso l’approvvigionamento tramite importazione di carne halal e kosher alle comunità ebraiche e musulmane.

Liechtenstein, Islanda e Novergia adottano approcci similari.

La legge regionale fiamminga e la sentenza della Corte di Giustizia

Di particolare interesse si è rivelata la scelta operata dalla regione belga delle Fiandre, che con Legge Regionale n. 7/2017 è intervenuta sulla precedente normativa ed ha imposto l’obbligo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale, per le macellazioni rituali. Al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela del benessere animale, ritenute dal legislatore fiammingo inconciliabili con la macellazione non preceduta da stordimento, con la tutela della libertà religiosa dei cittadini di fede ebraica e musulmana, si è dunque optato per il metodo dell’elettronarcosi. L’elettronarcosi è un sistema di stordimento reversibile che, se seguito dalla recisione della giugulare, permette la morte dell’animale per solo dissanguamento, consentendo invece che l’animale riprenda conoscenza, senza subire alcuna alterazione delle funzioni, ove non venga praticata la giugulazione. Contro tale legge, ed al fine di ottenerne l’annullamento totale o parziale, proponevano ricorso diverse associazioni ebraiche e musulmane, argomentando che la modifica legislativa in oggetto violasse il regolamento 1099/2009 nella misura in cui, imponendo il previo stordimento nelle macellazioni rituali, impediva di fatto ai credenti di religione islamica ed ebraica di procurarsi carne proveniente da animali macellati secondo rituale. La Corte Costituzionale belga, chiamata ad esprimersi su tale delicata questione, decideva di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché questa chiarisse se il diritto dell’unione fosse ostativo alla normativa di uno stato membro che, con riferimento alla macellazione rituale, imponga un previo stordimento reversibile dell’animale, inidoneo a causarne la morte, e come si atteggiasse una simile previsione rispetto ad una possibile violazione della libertà di religione. Tale questione induceva la Corte a operare una valutazione circa la legittimità dell’intervento nazionale (atto ad incidere sulla libertà di religione, garantita dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) effettuato al fine di garantire una miglior tutela del benessere degli animali, obiettivo da perseguirsi ad opera delle politiche nazionali ed europee in tema di agricoltura, secondo quanto disposto all’articolo 13 TFUE e qui concretizzato nel regolamento n. 1099/2009, anche secondo il margine di apprezzamento concesso agli Stati membri dall’articolo 26.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che il principio dello stordimento dell’animale prima dell’abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009, risponde all’obiettivo principale di protezione del benessere animale, perseguito dal regolamento stesso, e che la prassi della macellazione rituale è autorizzata solo in via derogatoria ed al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Il regolamento n. 1099/2009, argomenta la Corte, non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione rituale, purché, nel fare ciò, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Tra questi, ci si riferisce in particolare alla libertà di religione, che di fatto, argomenta la Corte, subisce una limitazione in presenza di una legge che imponga, nell’ambito della macellazione rituale, lo stordimento reversibile dell’animale. Al fine di valutare se una simile limitazione sia consentita, però, la Corte constata anzitutto che l’ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione risultante dalla legge regionale è effettivamente prevista dalla legge, ed è inoltre rispettosa del contenuto dell’articolo 10 della Carta, essendo limitata ad un aspetto della macellazione rituale e non alla macellazione rituale tout court, e risultando dunque una misura prevista per legge e proporzionata.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che la legge regionale operi un giusto contemperamento tra le esigenze di tutela della libertà di religione dei fedeli musulmani ed ebraici e quelle di tutela del benessere animale, essendo stato provato scientificamente che lo stordimento costituisca uno strumento ottimale per ridurre la sofferenza dell’animale in fase di abbattimento. Per tutte tali ragioni, la Corte ha statuito che «L’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale».

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