Ordinanza cani morsicatori

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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 6 agosto 2013 (in Gazz. Uff., 6 settembre 2013, n. 209). – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani1L’efficacia della presente Ordinanza è stata prorogata di dodici mesi a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 28 agosto 2014; a norma dell’ articolo 2 dell’ O.M. 3 agosto 2015; a norma dell’ articolo 1, dell’O.M. 20 luglio 2017; a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 25 giugno 2018 (a decorrere dalla data del 29 agosto 2018); a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 18 luglio 2019 (a decorrere dalla data del 30 agosto 2019); da ultimo, a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 10 agosto 2020, il termine di validità della presente Ordinanza, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre 2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Articolo 1

  1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
    b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore;
    e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
  4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
    I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all’art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale e l’Ordine professionale(1).
  5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
  6. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
    [1] Comma sostituito dall’articolo 1 dell’ O.M. 3 agosto 2015.

Articolo 2

  1. Sono vietati:
    a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
    c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
  2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all’articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

Articolo 3

  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
  2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
  3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Articolo 4

  1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
    b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
    e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Articolo 5

  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all’articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Articolo 6

  1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 7

  1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Note

  • 1
    L’efficacia della presente Ordinanza è stata prorogata di dodici mesi a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 28 agosto 2014; a norma dell’ articolo 2 dell’ O.M. 3 agosto 2015; a norma dell’ articolo 1, dell’O.M. 20 luglio 2017; a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 25 giugno 2018 (a decorrere dalla data del 29 agosto 2018); a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 18 luglio 2019 (a decorrere dalla data del 30 agosto 2019); da ultimo, a norma dell’articolo 1 dell’O.M. 10 agosto 2020, il termine di validità della presente Ordinanza, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020.

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