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Emergenza Covid: accudire gli animali con le nuove misure (DPCM 3/11/2020)

Accudire gli animali, che siano di proprietà o liberi sul territorio, è un’attività essenziale per garantirne la salute e il benessere.
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Avv. Cristiana Cesarato

Avvocata civilista in Torino e addestratrice cinofila di 1° livello ENCI. Blogger per passione e per difendere un grande sogno: il riconoscimento del diritto degli animali come un diritto costituzionalmente garantito.

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Dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020 saranno in vigore le nuove disposizioni del DPCM che, in base alle Regioni individuate con grado di rischio rosso-arancione-giallo, limita gli spostamenti in base a specifici territori ed orari.

Accudire gli animali, che siano di proprietà o liberi sul territorio e, quindi, di cui si ha la responsabilità, è un’attività essenziale per garantirne la salute e il benessere. Dunque, coloro che se ne occupano devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere, anche durante il periodo di vigenza delle norme di contenimento dal contagio Covid.

Inoltre, le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale.
Ne consegue che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga agli spostamenti relativa ai “motivi di salute” e/o alle “situazioni di necessità, in quanto i motivi di salute si intendono estesi anche alla sanità animale (questa la ratio sottesa all’ultima nota del Ministero della Salute del 15 maggio 2020).

Il motivo dello spostamento deve essere comprovato: significa che colui che si sposta deve portare con sé il modello di autodichiarazione predisposto dal Governo e portare con sé ogni altra documentazione che dimostri, appunto, la situazione di necessità e/o il motivo di salute.
Indispensabile, SEMPRE, indossare la mascherina, guanti se necessari, gel igienizzante ed evitare ogni forma di assembramento, restando fuori per il solo tempo necessario per svolgere l’incombenza.

Autocertificazione: si può scaricare dal sito del Ministero dell’Interno ed è necessaria per uscire di casa dalle ore 22
alle 5 del mattino per ragioni di lavoro, necessità o salute e da utilizzare sempre nelle Regioni ad alto rischio (art 2 e 3 DPCM 3.11.2020).

Come compilare l’autocertificazione per gli spostamenti per la cura degli animali in tre semplici passi:

1) Nel modulo di autocertificazione barrare la SECONDA casella “motivi di salute” + la TERZA casella «altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio»;

2) Nella casella “specificare il motivo che determina lo spostamento”, scrivere l’attività di cura degli animali che motiva lo spostamento dando precisa indicazione. Es: Per i proprietari di animali: «sono proprietario di animali e devo recarmi a dare loro nutrimento, abbeveraggio e sanificare i luoghi, siti in ………» e allegare: Copia libretto sanitario / chippatura animali da reddito / altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà;

3) Nella casella “in merito allo spostamento, dichiara inoltre che”, scrivere la motivazione a sostegno dei motivi di salute e di situazioni di necessità (deroghe concesse a tutti gli spostamenti in qualunque zona ci si trovi ed orario).

«L’accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere, quindi, coloro che si occupano di animali […] devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere. Gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale» (nota Ministero della Salute 011185-15/05/2020-DGSAF-MDS-P).

IMPORTANTE: L’autodichiarazione deve essere compilata sotto la propria responsabilità e si evidenzia che le dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate ai sensi dell’articolo 495 Codice penale.

Come nella precedente fase, è possibile continuare ad accudire gli animali come volontari.

È raccomandabile portare sempre con sé la documentazione che possa provare la propria attività
(es. nomina tutor di colonia felina), essere muniti di mascherina, rispettare il distanziamento sociale.

Gli assembramenti sono sempre vietati.

Cani

È consentita la passeggiata con il cane come nei precedenti mesi sottoposti a limitazioni per l’emergenza sanitaria.
Eventuali necessità particolari dopo le ore 22.  Se prima di questa fascia oraria si è al lavoro, è possibile portare fuori il cane muniti di autocertificazione e indicando i motivi (es. attività lavorativa) per i quali non si è usciti prima. Se il cane ha una necessità impellente di uscire, si può provvedere ai suoi bisogni fisiologici a prescindere da orario e località, rimanendo nei pressi dell’abitazione e dichiarando la motivazione in caso di controllo. È fatto salvo il diritto di far visitare il nostro cane dal veterinario.

È possibile continuare a svolgere attività di volontariato presso i rifugi.

L’attività di assistenza agli animali è necessaria per garantirne il benessere, come confermato dalle circolari del Ministero della Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020.

È consentito l’accudimento del cane di quartiere / libero. 

Gatti

Resta la possibilità di spostarsi per accudire colonie feline come previsto nelle circolari del Ministero Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020. Nel caso di cura di colonie feline in proprietà privata (aziende, ecc.) farsi fare rilasciare una dichiarazione dalla proprietà che attesti che siete incaricati di seguire la colonia felina. Se la colonia ancora non è riconosciuta, munirsi di documentazione che provi l’esistenza della colonia e\o la domanda di riconoscimento, da allegare alla propria dichiarazione. È fatto salvo il diritto a far visitare il gatto dal veterinario.

Adozioni di animali nei rifugi

Le adozioni di animali nei rifugi non sono sospese.

Anche se l’adozione di animali potrebbe sembrare un’attività “differibile” al fine di limitare lo spostamento degli umani, l’attività di gestione dei canili e gattili è permessa, quindi, anche le adozioni ma con tutti gli accorgimenti e limiti che le singole strutture adottano.Anche perché, liberare i rifugi dai cani e gatti adottati, lascia quello stesso spazio per l’ingresso di altri animali bisognosi.

Con le nuove restrizioni del Dpcm si devono ricordare con attenzione le regole in condominio per la tutela degli amici a 4 zampe.

Chiunque abbia un animale domestico, soprattutto un cane, conosce perfettamente le difficoltà nel gestire la sua presenza in appartamento, specialmente in alcuni contesti condominiali. Premesso, quindi, che non è più consentito vietare la presenza degli animali nel condominio, la coabitazione dev’essere improntata al pieno rispetto di tutti gli altri condomini. Soprattutto in questo periodo di emergenza da Covid-19, il rispetto degli spazi comuni e privati all’interno di un contesto condominiale è alla base del buon senso.

Negozi per gli animali

I negozi per animali restano aperti, ma per gli spostamenti in aree interdette sarà necessario portare con sé, oltre l’autocertificazione dove specificare l’esigenza dello spostamento, anche la certificazione veterinaria che attesti l’esigenza nutritiva.

In conclusione

Con il nuovo Dpcm, non c’è alcun cambiamento per la mobilità necessaria all’assistenza agli animali e per il rifornimento di cibo per loro.

Dunque, continuano a essere consentite le dovute uscite di casa per i bisogni fisiologici del cane, così come restano aperte anche le farmacie e le parafarmacie dove si possono trovare prodotti per animali.

In definitiva, considerando gli scenari normativi e l’assenza scientifica di ogni prova riguardante la diffusione del Covid-19 da parte dei nostri amici a 4 zampe, resta immotivato e, dunque, privo di ogni logica l’abbandono.

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