Zampa nella mano

Un diverso status giuridico per gli animali: esseri senzienti

Percorriamo la tradizione giuridica di civil law dei paesi europei in cui gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti.
Erika Luddeni

Erika Luddeni

Sono una giovane avvocata, da sempre appassionata alla tutela degli animali.

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L’ordinamento italiano, come la maggior parte degli ordinamenti giuridici mondiali, riconduce gli animali nella categoria dei “beni mobili”, equiparandoli pertanto alle res, a delle cose materiali, in capo alle quali non è ascrivibile la titolarità di alcun diritto.
Tale qualificazione giuridica rende passibili gli animali di costituire oggetto di diritti reali (quali, ad esempio, il diritto di proprietà) ovvero di essere oggetto di rapporti negoziali (quali, ad esempio, la compravendita), ma non riconosce agli stessi una piena dignità e autonomia in relazione alla titolarità di diritti in capo agli stessi e inoltre, considerando gli animali alla pari di qualsiasi altro bene materiale, appare in contrasto non solo con la sensibilità che connota la società moderna relativamente al rapporto uomo-animale ma anche, e soprattutto, con le risultanze della ricerca scientifica, essendo ormai innumerevoli i riscontri che riconoscono gli animali quali “esseri senzienti”1In particolare, la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza del 7 luglio 2012 e la Dichiarazione di Montréal del _ ottobre 2022 sullo sfruttamento degli animali hanno riassunto sul piano scientifico e filosofico le motivazioni che impongono di rivedere, anche sul piano normativo, la considerazione degli animali e di virare, in ogni ambito, verso un loro riconoscimento come “esseri dotati di senzienza”. Dichiarazione di Cambridge disponibile all’indirizzo: https://www.ali.ong/rivista/etica/la-dichiarazione-di-cambridge-sulla-coscienza/. Dichiarazione di Montréal disponibile all’indirizzo: https://www.ali.ong/aggiornamenti/world-animal-day-2022-ali-dichiarazione-di-Montréal-sullo-sfruttamento-animale/.

Dal punto di vista giuridico, inoltre, la qualificazione degli animali quali res, comporta particolari criticità. In ambito privatistico tale qualificazione implica, ad esempio, il mancato riconoscimento legislativo, ma solo giurisprudenziale, della risarcibilità del c.d. danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione ma anche, in materia di esecuzione forzata, la possibilità di procedere alla espropriazione dell’animale assieme agli altri beni del debitore qualora l’animale sia detenuto con fini produttivi, alimentari o commerciali. oppure, nell’ambito del diritto di famiglia, in caso di scioglimento del nucleo familiare, la possibile assegnazione dell’animale al coniuge che ne risulta proprietario senza tener conto della relazione che si è creata con l’altro partner e con eventuali figli2Negli anni, a fronte di queste lacune normative, la Giurisprudenza è intervenuta, riconoscendo in alcuni casi la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell’animale da affezione e tenendo in considerazione il rapporto peculiare instauratosi tra l’animale e il nucleo familiare nel definire le sorti dello stesso in caso scioglimento del nucleo familiare. La mancanza di una disciplina univoca crea tuttavia disparità di trattamento e incertezza nel diritto.. Così spesso la giurisprudenza si è trovata a dover dare risposte innovative in assenza di una disciplina unitaria a riguardo.

Tali consapevolezze, nonostante ad oggi nessuno degli ordinamenti europei di origine romanistica riconosca agli animali una qualche forma di capacità giuridica, hanno dato avvio un processo di “deoggettificazione” degli animali e diversi Stati europei hanno incluso la tutela degli animali tra i valori fondamentali delle proprie Costituzioni, mentre altri hanno provveduto a dare avvio a un processo volto a riconoscere all’interno dei codici civili la distinzione tra animali e res.

Il riconoscimento degli animali in uno status giuridico diversificato nella tradizione civilistica europea

Il processo di “deoggettificazione” degli animali che ha preso avvio nell’ambito degli ordinamenti europei ha seguito due principali modelli di legiferazione: il primo ha negato l’equiparazione tra animale e cosa, il secondo ha provveduto al riconoscimento dell’animale come essere senziente.

Il primo modello è stato seguito da Austria (1988), Germania (1990), Svizzera (2002) e Paesi Bassi (2011), ove si è provveduto all’introduzione di una disciplina codicistica volta a definire gli animali quali entità distinta dalle res (fermo restando l’applicabilità del regime delle res a determinate condizioni), senza tuttavia individuare gli animali quali essere senzienti.
Il secondo modello è stato seguito, invece, da Repubblica Ceca (2012), Francia (2015), Portogallo (2017), Belgio (2020) e Spagna (2021), i quali hanno provveduto a specificare all’interno dei loro codici civili la peculiare natura degli animali quali esseri senzienti.

La Repubblica Ceca, con la Legge n. 89/2012, ha emendato il Codice civile riconoscendo agli animali uno status giuridico differenziato rispetto alle cose. L’art. 494 riconosce, infatti, la natura di esseri sensibili degli animali, prevedendo l’applicazione per analogia della disciplina applicabile alle cose, nel limite in cui ciò non sia contrario alla natura di esseri viventi dotati di sensibilità.

La Francia, con la Legge 2015-177/2015, ha introdotto il nuovo art. 515-14 al Code civil, ove si riconosce per gli animali uno specifico status giuridico, a prescindere dalla loro specie e in considerazione della loro qualità di esseri senzienti, a cui viene riconosciuta autonomia ontologica. Gli animali sono, infatti, espressamente riconosciuti come esseri senzienti, permanendo l’applicabilità agli stessi del regime giuridico applicabile alle cose, a condizione che ciò sia compatibile con quanto previsto dalle norme poste a loro protezione.

Anche in Belgio il Codice civile è giunto a riconoscere agli animali uno status giuridico differenziato. È bene precisare che la Costituzione belga attribuisce la competenza relativa alla tutela degli animali alle Regioni, così a partire dal 2015 queste hanno provveduto alla modifica della Legge 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali, adottando ordinanze in materia, al fine di revisionarla e procedere alla predisposizione di differenti tutele su base regionale. Nel 2020, inoltre, anche il Codice civile belga è stato modificato con l’introduzione degli artt. 3.38 e 3.39, i quali riconoscono la peculiare natura degli animali quali esseri senzienti, attraverso la creazione di un tertium genus cui applicare il regime giuridico delle cose nel rispetto delle leggi che proteggono gli animali.

Il Portogallo, con la Legge n.8/2017 ha stabilito uno status giuridico proprio agli animali attraverso la riforma del Codice civile, del Codice Processuale Civile e del Codice Penale. Attraverso l’introduzione degli artt. 201B, 201C e 201D, il legislatore portoghese ha introdotto un regime giuridico differenziato per gli animali, i quali devono essere innanzitutto qualificati come esseri senzienti dotati di sensibilità e, in quanto tali, oggetto di tutela giuridica in virtù della loro peculiare natura. Tale tutela opera per mezzo del Codice civile e delle leggi speciali, permanendo esclusivamente in via sussidiaria l’applicazione del regime giuridico applicabile alle cose, a condizione che ciò non sia incompatibile con la natura degli animali quali essere senzienti dotati di sensibilità. In coerenza con queste previsioni sono state apportate altresì modifiche di altre disposizioni in materia civilistica, penale e procedurale. In particolare, per quanto riguarda il Codice civile, l’art. 1302, nella sua nuova formulazione, stabilisce che gli animali, al pari delle cose, possano essere oggetto di diritto di proprietà, ma solo nei termini regolati dal Codice civile stesso e dalla legislazione speciale, secondo una formulazione che ribadisce la loro distinzione dai beni mobili e immobili. Nel regolamentare l’occupazione quale modalità di acquisto della proprietà, gli artt. 1318 e 1323 dettano regole specifiche quando questa riguarda gli animali, chiarendo quale disciplina debba applicarsi nel caso di ritrovamento di animali smarriti: salvo il sospetto di maltrattamenti, l’animale va identificato e restituito al proprietario ma, in assenza di reclamo da parte del proprietario, se ne può acquisire la proprietà trascorso un anno dal ritrovamento. Il nuovo art. 1305-A, con riferimento all’esercizio del diritto di proprietà, prevede rilevanti obblighi posti a carico del proprietario di animali, sancendo al comma 3 il generale principio secondo cui la proprietà di un animale non autorizza a infliggere a questo dolore, sofferenza, a maltrattarlo o a causarne la morte. È stato introdotto, inoltre, l’art. 493 il quale sancisce, tra l’altro, il diritto del proprietario a ricevere un equo risarcimento per il danno morale subito in seguito di lesioni o morte del proprio animali da compagnia. Infine, sensibili modifiche sono state apportate anche al diritto di famiglia, ove si tiene conto anche della presenza di animali da compagnia e degli interessi correlati alla tutela del benessere dell’animale.

Da ultimo la Spagna, con la recente Legge n.17/2021, ha compiuto un decisivo passo in avanti verso la tutela legale degli animali, prevedendo nel proprio Preambolo che la qualità di esseri senzienti degli animali dovrà presiedere l’interpretazione di tutte le norme dell’ordinamento e apportando importanti modifiche al Codice civile, alla Legge ipotecaria e al Codice di procedura civile. In particolare, in nuovo art. 333 bis del Còdico civil riconosce espressamente la natura degli animali quali esseri viventi dotati di sensibilità, stabilendo che agli stessi si applichi in via residuale il regime giuridico applicabile alle cose solo nella misura in cui sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione. La disciplina incentiva altresì l’offerta di cura agli animali feriti o abbandonati e riconosce espressamente la risarcibilità del danno morale subito dal proprietario o dal convivente di un animale del quale venga causata la morte o la grave lesione fisica o psichica. La nuova legge interviene altresì in materia familiare, successoria, in materia di occupazione, frutti naturali, responsabilità per danni e per vizi occulti, pegno e ipoteca, adeguando le relative disposizioni al principio del rispetto del benessere animale. (Per approfondimenti: https://www.ali.ong/rivista/diritto/la-spagna-riconosce-gli-animali-come-esseri-senzienti/https://www.ali.ong/rivista/giurisprudenza/spagna-il-caso-di-panda-e-laffidamento-condiviso-di-animali/)

Lo status giuridico nell’ordinamento italiano

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, questo già in passato è stato interessato da alcune riforme, ad esempio in materia condominiale o di pignorabilità degli animali, ma appare tuttavia necessaria una revisione organica dell’impianto civilistico. La recente introduzione nell’art. 9 della Costituzione del principio della “tutela degli animali”, intesi come individui singoli e non come specie appartenente al più ampio bene “ambiente”, risulta confermare tale necessità. In questi termini, la revisione del Codice civile appare quindi assolutamente prioritaria e imprescindibile, anche in considerazione del ruolo fondamentale che lo stesso Codice ricopre in chiave ermeneutica all’interno del sistema giuridico italiano.

Animal Law Italia richiama all’attenzione dei decisori pubblici e della cittadinanza l’urgenza di una riforma, che sull’esempio di quanto operato in Portogallo e in Spagna, adegui il dato normativo alla peculiare natura degli animali e al valore che questi ricoprono all’interno delle relazioni umane.

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Note

  • 1
    In particolare, la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza del 7 luglio 2012 e la Dichiarazione di Montréal del _ ottobre 2022 sullo sfruttamento degli animali hanno riassunto sul piano scientifico e filosofico le motivazioni che impongono di rivedere, anche sul piano normativo, la considerazione degli animali e di virare, in ogni ambito, verso un loro riconoscimento come “esseri dotati di senzienza”. Dichiarazione di Cambridge disponibile all’indirizzo: https://www.ali.ong/rivista/etica/la-dichiarazione-di-cambridge-sulla-coscienza/. Dichiarazione di Montréal disponibile all’indirizzo: https://www.ali.ong/aggiornamenti/world-animal-day-2022-ali-dichiarazione-di-Montréal-sullo-sfruttamento-animale/
  • 2
    Negli anni, a fronte di queste lacune normative, la Giurisprudenza è intervenuta, riconoscendo in alcuni casi la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell’animale da affezione e tenendo in considerazione il rapporto peculiare instauratosi tra l’animale e il nucleo familiare nel definire le sorti dello stesso in caso scioglimento del nucleo familiare. La mancanza di una disciplina univoca crea tuttavia disparità di trattamento e incertezza nel diritto.

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