Attività venatoria: la normativa nazionale

Analisi della Legge quadro n. 157 del 1992:"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Alice Caldarini

Dottoressa in Giurisprudenza con una tesi in diritto penitenziario, da sempre è interessata ai diritti degli animali, in particolare a quelli inerenti il mondo degli equidi. Collabora con associazioni attive nell'ambito del benessere dei cavalli e nel loro recupero in caso di maltrattamenti.

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L’attività venatoria, in gergo comunemente definita “caccia”, è regolamentata dalla Legge quadro n. 157 del 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“.

Si tratta, dunque, di una fonte primaria del diritto, che fornisce la disciplina generale ed il livello minimo di tutela inderogabile, che deve essere osservato sull’intero territorio nazionale.

Nel rispetto dei principi generali ed inderogabili della Legge sopracitata, gli enti locali possono emanare leggi di dettaglio, che specificano i principi generali già enunciati a livello nazionale oppure introdurre discipline e nuovi istituti non contemplati dalla legge quadro. In particolare, alle Regioni è demandata l’emanazione di leggi solo più restrittive per regolamentare la materia, la redazione dei calendari venatori contenenti le modalità ed i tempi di esercizio dell’attività, i luoghi in cui può essere svolta la caccia e le specie che possono essere cacciate, i piani faunistici e del territorio.

Come prima specifica, è bene sottolineare che, come attuazione delle direttive europee e delle Convenzioni internazionali (in particolare la Direttiva 79/409CEE e la Convenzione di Berna), la durata dell’attività venatoria è definita in termini oggettivi: infatti, il suo esercizio può essere svolto solo dalla terza settimana di settembre sino al 31 gennaio. Salvo preaperture e post chiusure che vengono stabilite dalle Regioni in deroga alla legge nazionale (su quest’ultimo punto ricordiamo che le associazioni preposte alla tutela degli animali, attraverso i rimedi giurisdizionali esperibili, lavorano affinché vengano ridotte al minimo le deroghe consentite).

Alla luce di quanto sopra scritto ed in base a ciò che è previsto dalla legge, la caccia può essere praticata per 55 giorni all’anno: il limite è stabilito in tre giorni a settimana e variano a seconda del calendario regionale, mentre martedì e venerdì sono giorni di silenzio venatorio. Il limite di tre giorni a settimana vale per singolo cacciatore, ma la attività venatoria è consentita per cinque giorni su sette. All’interno della stagione venatoria ai cacciatori è consentito esercitare da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto, ma i cacciatori di selezione (cacciatori abilitati ad effettuare il controllo delle popolazioni dei selvatici in base ai piani stabiliti da Province e Regioni) possono esercitare anche al di fuori di tali orari, in alcune Regioni anche la notte e anche in aree protette.

Un concetto molto importante è sancito dall’articolo 21 della Legge nazionale, in cui vengono disciplinati divieti e distanze da mantenere nell’esercizio della caccia.

Foto: franz12 su iStock

Soffermandosi sulle distanze, ciascun cacciatore è tenuto a rispettare i limiti di spazio, imposti dalla legislazione. L’attività venatoria viene, infatti, esercitata nel territorio agro-silveo-pastorale.

In particolare, il cacciatore non puo’ praticare l’esercizio venatorio nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, macchine agricole in funzione.

Il raggio si riduce a 50 metri se il cacciatore si trova nei pressi di vie di comunicazione ferroviaria e stradali, ad eccezione di quelle poderali ed interpoderali; con riguardo ai valichi montani, la distanza aumenta a 1.000 metri.

Non è possibile sparare ad una distanza inferiore a 150 metri se il cacciatore si trova nei pressi di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviarie o stradali e stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silveo- pastorale (in particolare, sul tema si è anche pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 38470/2019, in cui ha sancito che chi spara a meno di 150 metri dalle abitazioni rischia una condanna per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose).

Giova ricordare come la Legge vieti l’esercizio della caccia nelle coltivazioni in atto.

Qualora non venissero mantenute le distanze summenzionate, è legittimo contattare le forze dell’ordine oltre che il Prefetto quale organo preposto alla pubblica sicurezza.

Per quanto concerne le sanzioni, l’esercizio della caccia in periodo di divieto generale costituisce reato contravvenzionale (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da euro 929,00 a euro 2.582,00) e comporta la pena accessoria della sospensione della licenza da uno a tre anni; in caso di recidiva, è prevista l’esclusione definitiva della concessione della licenza.

In riguardo, invece, al mancato rispetto delle distanze, individuate dalla legge, è prevista la sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 619,00, aumentata da euro 258 a euro 1.549,00, in caso di recidiva.

Foto di copertina: ESOlex su iStock

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