I nostri fedeli amici sono pignorabili?

Da alcuni anni la legge vieta di pignorare gli animali. Ma è proprio così o ci sono eccezioni?
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Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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L’art. 514 del codice di procedura civile, “Cose assolutamente impignorabili”, dispone che oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possano pignorare, ai sensi del comma 6 bis, «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali» ed, al comma 6 ter, «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

La norma codicistica non prende in considerazione soltanto gli animali “di affezione”, ma ricomprende anche gli animali “da compagnia” e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza, considerandoli tutti meritevoli di tutela. Vediamo quali sono gli animali che rientrano nelle diverse categorie elencate dal legislatore.

Sono compresi nella categoria degli animali da affezione quegli animali che, per le loro caratteristiche etologiche, possano istaurare con l’essere umano un legame affettivo. Cani e gatti rientrano certamente nella categoria ma nulla vieta che un tale concetto possa ritenersi ampliato anche con riferimento ad altri animali.

Per ciò che concerne la definizione di animale da compagnia, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia dalla Legge n. 201 del 4 novembre 2010, ci viene in soccorso quando stabilisce, all’art. 1 del Capitolo 1, “Definizioni” che: «Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia».

Inoltre, il Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013,all’art. 3, “Definizioni”, indica come, ai fini del regolamento per “Animale da compagnia” si intenda uno degli animali della specie indicata nell’allegato I (cani, gatti, furetti, invertebrati, molluschi e crostacei, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, uccelli, roditori e conigli, con le esclusioni per singola categoria a cui rimanda il medesimo allegato).

Si rileva, ancora, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy) viene precisato quanto segue:

Ai fini del presente accordo, si intende per «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet‐therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Non sono pignorabili, infine, secondo i dettami dell’art. 514 c.p.c.,gli animali utilizzati, a scopo terapeutico,  nell’ambito della c.d. “pet therapy” e quelli di assistenzacome i cani guida per ciechi.

Restano esclusi dal regime di impignorabilità tutti quegli animali che il debitore tiene con sé per fini produttivi, alimentari e commerciali. Ciò significa che se il nostro animale fosse inserito all’interno di un allevamento potrebbe essere pignorabile, come nel caso, ad esempio, di una coppia di cani tenuti da un allevatore allo scopo di farli riprodurre e venderne i cuccioli oppure di cavalli o pecore da stalla, certamente produttivi di reddito, che potrebbero essere oggetto di un’asta.

Occorre segnalare come la norma di cui all’art. 514 c.p.c. consideri l’animale, nonostante la modifica della disposizione entrata in vigore il 2 febbraio 2016, che sia da affezione o da compagnia o impiegato ai fini terapeutici, quale bene mobile, al pari dell’anello nuziale, della lavatrice o della biancheria ed è come tale che viene inserito tra le “cose” assolutamente impignorabili.

Foto: rentmam1 / Flickr

È necessario procedere oltre, in considerazione di una sempre crescente sensibilità sociale, di una presenza sempre più capillare degli animali quali membri effettivi dei nuclei familiari, della formulazione di norme internazionali che volgono a favore della tutela degli animali esseri senzienti e non in quanto beni materiali ed, infine, tenendo a mente, la possibilità, ancora attualmente prevista, di consentire il sequestro e la confisca dell’animale qualora quest’ultimo arrechi disturbo.

Già il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona, prevede, all’art. 13, che gli animali vengano considerati esseri senzienti ed in Stati come la Francia, la Germania e, fuori dall’Unione Europea, la Svizzera, vi sono disposizioni specifiche che hanno proceduto a definire che gli animali non sono cose. 

La nostra associazione, con la campagna #EsseriSenzienti intende promuovere l’inserimento, anche nel nostro Paese, di una specifica norma all’interno del Codice Civile che definisca gli animali quali “esseri senzienti dotati di intrinseca dignità”.

Concludendo, non si possono non ricordare le parole di Eckhart Tolle:

La funzione vitale che gli animali adempiono nel mondo non è stata pienamente riconosciuta. Essi mantengono milioni di persone in salute.

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