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Il reato di foraggiamento degli animali selvatici

Il foraggiamento dei cinghiali non solo costituisce un reato, ma è anche dannoso per gli stessi animali.
Alice Caldarini

Alice Caldarini

Dottoressa in Giurisprudenza con una tesi in diritto penitenziario, da sempre è interessata ai diritti degli animali, in particolare a quelli inerenti il mondo degli equidi. Collabora con associazioni attive nell'ambito del benessere dei cavalli e nel loro recupero in caso di maltrattamenti.

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Il foraggiamento degli animali selvatici, tecnica utilizzata molto spesso anche da cacciatori e bracconieri nell’ambito della caccia agli ungulati per ottenere fiducia dagli animali selvatici, è vietato.

Prima, però, di analizzare la norma che stabilisce l’illegalità di questa condotta, è bene comprendere e analizzare la tecnica posta in esame.

Con foraggiamento s’intende l’attività di nutrire o procurare del cibo, in modo del tutto innaturale, agli animali, a prescindere che sia la tipologia di alimento adatta agli stessi; vi sono due tipologie di foraggiamento: quello attivo, consistente nel deposito di fieno, erba medica, ortaggi ed altri alimenti, e quello passivo, operato attraverso il deposito di compostaggi aperti negli orti, immondizia per strada o rifiuti organici di facile accesso.

Ciò premesso, dal 2016 in Italia, in virtù della Legge n. 157 del 1992, che disciplina “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la Legge di stabilità n. 221 del 2015 il foraggiamento artificiale in favore di alcune specie (in particolare verso i cinghiali), è stato individuato come reato.

In particolare, all’art.7 della suddetta Legge, viene disciplinato il divieto del foraggiamento ai cinghiali e la violazione di tale divieto prevede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 30 della Legge n. 157 del 1992.

A tal proposito, la norma disciplina che sia punito con un’ammenda da 516 euro a 2.065 euro oppure con l’arresto da due a sei mesi chiunque procuri cibo, in modo del tutto innaturale, ai cinghiali; dunque, alla luce di quanto esposto e disciplinato dalla legge, in questo caso i cinghiali sono intesi come specie protetta.

Per quanto riguarda l’aspetto puramente giuridico, si tratta di un reato contravvenzionale e, in ossequio a quanto disposto dall’art. 39 c.p., prevede una pena di minore gravità rispetto ai delitti (la differenza tra delitti e contravvenzioni, come noto, consta, appunto, nella diversa tipologia di pena prevista dalla legge).

Da ciò, tuttavia, ne deriva che, a differenza dei delitti, per i quali l’ipotesi colposa deve essere espressamente prevista, costituendo l’eccezione rispetto al dolo, per l’illecito in esame, trattandosi di reato contravvenzionale, il fatto ben può essere addebitato al soggetto agente a titolo di dolo (quindi con coscienza e volontà di commettere il fatto) oppure anche solo semplicemente a titolo di colpa (con mera negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme, regole e comportamenti), potendo così ricomprendere nella sfera del punibile anche condotte non dolose quali quelle di foraggiamento artificiale passivo.

Inoltre, è un reato procedibile d’ufficio e ciò significa che chiunque può denunciare il fatto costituente reato.

Alla base dell’istituzione di questo divieto, vi sono due ragioni: il foraggiamento artificiale comporta delle gravi conseguenze per gli animali. In primo luogo, dunque, somministrare agli animali selvatici del cibo inappropriato può causare loro gravi problemi di salute, soprattutto a livello gastrointestinale, ma anche rischi di avvelenamento; in secondo luogo, il nutrimento artificiale può indurre essi ad abbandonare il loro habitat per recarsi presso la fonte del cibo, molto spesso coincidente con l’avvicinamento ai centri abitati, venendo così creati rischi per le persone ma, anche, per l’animale stesso.

In aggiunta, con il divieto di foraggiamento artificiale dei cinghiali s’intende anche porre fine alla tecnica venatoria, utilizzata, come citato in apertura, da cacciatori e bracconieri per mantenere alta la densità della popolazione animale in quanto il foraggiamento artificiale degli animali selvatici favorisce la loro riproduzione in maniera incontrollata.

In conclusione, è bene ricordare di non foraggiare artificialmente nessun animale selvatico: ha un impatto quasi nullo sulla sopravvivenza nei mesi invernali e, come sopra riportato, le conseguenze, soprattutto nell’ambito della salute, sono molto gravi.

Gli animali selvatici non hanno bisogno degli
umani per sopravvivere.

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