Animali in condominio: qual è il numero massimo consentito?

Non esiste una regola precisa valida in tutta Italia ma valgono disposizioni locali. Al di là del numero, è importante tenere conto anche di altri aspetti importanti.
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Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Chi possiede un cane o un gatto o un altro animale d’affezione è ben consapevole dei benefici che queste piccole creature apportano alla propria vita. Occorre, però, rispettare regole precise quando gli amici a quattro zampe ci accompagnano in un appartamento condominiale. Ci si deve, innanzitutto, domandare quanti animali sia lecito detenere fra le mura domestiche.

Preme rilevare che non esiste una norma codicistica specifica deputata a stabilirne un numero esatto, tuttavia occorre che vengano rispettate alcune regole affinché i benefici di cui si asseriva precedentemente non si tramutino in disturbo per se stessi e per i vicini.

La prima regola alla quale attenersi è l’iscrizione all’Anagrafe degli animali di affezione della Regione di appartenenza, dopodiché ci si dovrà assicurare che gli animali detenuti non arrechino disturbo, sia acustico, soprattutto la notte, che olfattivo. Mantenere l’appartamento e l’eventuale giardino sempre pulito e salubre metterà al riparo da eventuali lamentele del vicinato, dalle azioni civilistiche proponibili nei diversi e singoli casi concreti, da eventuali controlli sanitari disposti dagli organi a ciò deputati e dalle relative sanzioni, nonché, infine, si eviterà di incorrere in fattispecie di reato qualora gli animali siano detenuti in ambienti inadeguati.

Andando ad analizzare qualche precetto base, certamente senza ritenere di essere esaustivi, occorrerà rifornire gli animali di cibo e acqua, sempre accessibili e con una tempistica adeguata, assicurare loro le cure veterinarie necessarie ed un adeguato livello di benessere, tenerli al riparo dalle intemperie e da possibili fughe, così tutelando allo stesso tempo proprietario e terzi ed, infine, mantenere una regolare pulizia degli spazi in cui sono detenuti, evitando di custodirli in spazi angusti o di relegarli su terrazzi, balconi o cantine.

Si tratta di semplici dettami ma, una volta rispettati appieno, potranno rendere le condizioni ambientali in cui vive l’animale compatibili con il suo benessere psico-fisico, con le relative caratteristiche etologiche ed eludere la possibilità che lo stesso manifesti all’esterno un proprio disagio.

La legge, dunque, non definisce un limite al numero di animali da possedere nel proprio appartamento. Tuttavia, andranno, al riguardo, tenute in considerazione anche le regolamentazioni locali (regionali o comunali) che, in taluni casi, subordinano la comunicazione obbligatoria al Sindaco nelle situazioni di detenzione, non a scopo di lucro, condotta in locali o spazi abitativi, di animali di affezione in numero superiore a dieci, come prevede ad es. la normativa regionale della Lombardia.

Infine, resta da tenere presente che il regolamento condominiale può prevedere, sulla scorta di ragioni igienico sanitarie, alcune limitazioni al numero di animali detenibili nelle singole unità immobiliari.

Dapprima i sentimenti di benevolenza includono soltanto la famiglia, poi il cerchio si allarga includendo prima una classe, poi una nazione, poi un gruppo di nazioni, poi tutta l’umanità; e infine il suo influsso si fa sentire nei rapporti fra l’uomo e il mondo animale. In ognuno di questi casi prende forma un criterio, diverso da quello dello stadio precedente, ma in ogni caso la medesima inclinazione è riconosciuta come virtù.
(William Edward Hartpole Lecky).

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