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L’ultimo corridoio: norme sulla protezione degli animali al macello

La normativa di riferimento in materia di abbattimento: il Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
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Elisabetta Montinaro

Dottoressa in giurisprudenza con una tesi in diritto dell'ambiente dal titolo “Il benessere animale come valore giuridico tra diritto nazionale e diritto euro-unitario”. Praticante avvocato presso uno studio di diritto amministrativo; da sempre sostenitrice della causa animalista e attiva presso associazioni di volontariato che operano sul territorio per la cura e il benessere dei cani e dei gatti. Crede fermamente nelle potenzialità del cambiamento individuale e dell'esempio virtuoso ed è convinta che il primo passo per cambiare il mondo sia cambiare sé stessi.

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La breve vita di ogni animale allevato e detenuto in Europa per la produzione di alimenti ed altri prodotti si conclude con l’abbattimento, che ne determina la morte, una morte senz’altro diversa, per tempi e modalità, da quella che l’animale incontrerebbe in natura, ma assistita dalla “garanzia” dello stordimento preventivo e puntualmente regolamentata.

La normativa di riferimento, in materia di abbattimento, è contenuta nel “Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”.


Ambito di applicazione del Regolamento

L’ambito di applicazione della normativa in oggetto è individuato dall’art. 1, a norma del quale il Regolamento disciplina l’abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.

Risultano invece esclusi dalla protezione regolamentare gli animali abbattuti in occasione di esperimenti scientifici, di pesca ricreativa e attività venatoria, quelli abbattuti durante eventi culturali e sportivi, ed infine i volatili da cortile, i conigli e le lepri che vengano macellati per uso domestico.

Tra gli animali lasciati fuori dal Regolamento vi sono anche rettili e anfibi, in quanto animali invertebrati e non comunemente allevati in Europa. Ai pesci, invece, risulta applicabile soltanto l’art. 3, par. 1, del Regolamento, norma contenente un generico obbligo, gravante sugli operatori del settore, di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.


Gli animali come esseri senzienti

Tra i considerando del citato regolamento, leggiamo che l’abbattimento può provocare negli animali ansia, stress e sofferenza, anche nelle migliori condizioni tecniche, e che “Esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti”; inoltre, al considerando 20 del Regolamento, il Legislatore riconosce espressamente che molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi.

Pertanto, uno dei punti chiave della normativa è rappresentato dalla obbligatorietà dello stordimento preventivo, processo che induce negli animali uno stato di incoscienza e di insensibilità, poco prima o contestualmente alla morte.

«Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili», prevede, come accennato, l’art. 3, par. 1, del Regolamento. A tale scopo, si precisa in seguito, gli animali devono ricevere conforto fisico e protezione, essere puliti, versare in condizioni termiche adeguate, essere protetti da ferite, maneggiati e custoditi secondo il loro comportamento normale e non devono essere costretti all’interazione con altri animali, la quale potrebbe avere effetti dannosi sul loro benessere. Tutte le operazioni devono essere compiute evitando il più possibile che gli animali abbiano la percezione di ciò che sta per accadere loro. I corridoi che conducono alla sala di abbattimento sono difatti ben protetti proprio per far sì che gli animali non vedano ciò che accade all’esterno e non abbiano l’istinto di scappare.

Tuttavia, per quanto impedita e limitata possa essere la visuale, l’odore del sangue e i rumori provenienti dalla sala di macellazione sono così forti da rendere ben chiaro agli animali il destino che li attende.


Metodi di stordimento

L’allegato 1 del Regolamento è dedicato ad un dettagliato elenco dei metodi di stordimento praticabili sugli animali. Tra questi vi è il proiettile captivo, che penetra il cranio dell’animale per sei-sette centimetri e che è usato prevalentemente per i bovini; vi è poi la tecnica della macerazione, utilizzata per i pulcini fino a 72 ore di vita e che, tramite schiacciamento, ne provoca, o dovrebbe provocarne, la morte istantanea; i volatili che non superino i 5 kg vengono abbattuti tramite dislocazione cervicale, ovvero la distensione o torsione manuale o meccanica del collo che provoca ischemia cerebrale. Suinetti, vitelli, capretti, conigli, lepri, volatili da cortile e animali da pelliccia fino a 5 kg possono essere storditi con colpi da percussione alla testa.

Tuttavia, sia la dislocazione cervicale che i colpi da percussione devono essere adoperati, ai sensi del Regolamento, come metodi di riserva solo laddove non siano disponibili altri metodi. Tutte le specie possono inoltre essere abbattute tramite elettronarcosi, con applicazione di corrente elettrica in testa oppure a tutto il corpo. Solo i volatili da cortile, invece, possono essere abbattuti con bagni d’acqua, i quali consistono nell’esposizione di tutto il corpo a corrente elettrica con effetto di provocare attività epilettiforme generalizzata o, nei migliori dei casi, arresto cardiaco.

Ad analoghi standard di benessere si ispirano poi le norme relative alla progettazione e alla struttura dei macelli, e dunque di rampe, passerelle, corridoi, pavimentazioni e dei recinti di attesa in cui devono essere collocati gli animali prima di essere abbattuti. È inoltre vietato adottare comportamenti violenti nei riguardi degli animali, tra cui calciate, trascinamento, schiacciamento o compressione di parti del corpo e vi è persino una norma che prevede un “particolare riguardo” nei confronti degli animali non svezzati, in lattazione, e delle femmine che abbiano partorito durante il trasporto, rispetto ai quali devono essere previste condizioni adeguate all’allattamento della madre e al benessere dei nuovi nati.


Conclusioni

La realtà che questa normativa descrive e regolamenta è quella di luoghi, i macelli, pensati e strutturati come vere e proprie fabbriche della morte, deputate allo smontaggio di esseri senzienti, esseri in grado di provare dolore, paura e angoscia quanto noi, ma degradati a semplici convertitori, “macchine da carne”, nati soltanto per morire, in modo atroce, all’esito di una vita vissuta in modo innaturale e senza mai vedere luce del sole.

E ciò che si è tentato di raccontare, senza pretesa di esaustività, non è purtroppo l’eccezione, ma rappresenta la procedura ordinaria di abbattimento degli animali allevati in Europa, ben lontana dall’assicurare livelli minimi di protezione e ancor più lontana dal riconoscere agli animali il diritto di morire dignitosamente.

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