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Macellazione rituale: la disciplina normativa

Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene una esplicita deroga per la macellazione conforme a riti religiosi.

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Il Regolamento europeo

La disciplina europea relativa alla pratica della macellazione a fini alimentari è disposta dal Regolamento (CE) n. 1099/2009, che detta le disposizioni inerenti l’organizzazione operativa delle fasi procedimentali, la configurazione, costruzione e attrezzatura dei macelli, le procedure di controllo, nonché le violazioni e le sanzioni applicabili agli operatori coinvolti nel settore. 

L’ambito di applicazione di tale normativa è individuato dall’art. 1, a norma del quale il regolamento disciplina l’abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Risultano invece esclusi dalla protezione regolamentare gli animali abbattuti in occasione di esperimenti scientifici, di pesca ricreativa e attività venatoria, quelli abbattuti durante eventi culturali e sportivi, ed infine i volatili da cortile, i conigli e le lepri che vengano macellati per uso domestico. Tra gli animali lasciati fuori dal regolamento vi sono anche rettili e anfibi, in quanto animali invertebrati e non comunemente allevati in Europa. Ai pesci, invece, risulta applicabile soltanto l’art. 3, par. 1, del regolamento, norma contenente un generico obbligo, gravante sugli operatori del settore, di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Il Regolamento ha come suo scopo principale quello di definire un contemperamento tra l’interesse all’abbattimento e la minimizzazione della sofferenza animale, con l’obiettivo di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenza evitabili.

Tra i considerando del regolamento, leggiamo, in piena coerenza con l’art. 13 del TFUE, che l’abbattimento può provocare negli animali ansia, stress e sofferenza, anche nelle migliori condizioni tecniche, e che “esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti”; inoltre, al considerando 20, il Legislatore riconosce espressamente che molti dei metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi.

Le pratiche di macellazione differentemente disciplinate dal Regolamento sono essenzialmente due: 

  • la macellazione generalmente praticata con ricorso obbligatorio allo stordimento previo; 
  • la macellazione secondo gli usi tradizionali delle comunità religiose per cui la macellazione animale richiede di essere espletata secondo particolari dettami che costituiscono un’espressione di culto, il quale dispone il rispetto di procedure operative particolari.

Nell’ambito del territorio europeo, al fine di assicurare il miglior contemperamento della tutela del benessere animale e dell’interesse dei consumatori al consumo di carne, in ottemperanza alle evidenze scientifiche e alla mutata sensibilità sociale, che richiede una sempre maggiore attenzione alla tutela del benessere animale, il legislatore ha affidato agli operatori il compito di adottare i provvedimenti necessari affinché gli animali:

  • ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
  • siano protetti da ferite;
  • siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro compor­tamento normale;
  • non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comporta­menti anomali;
  • non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
  • non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

In aggiunta a ciò, il legislatore ha disposto quale mezzo principale di minimizzazione della sofferenza animale il ricorso obbligatorio a immobilizzazione e previo stordimento, la cui disciplina di applicazione viene dettagliatamente specificata. In particolare, si prevedono procedure di controllo sulla sua efficacia, ricorso a soluzioni di emergenza in caso di prolungata coscienza dell’animale, specifiche tecniche relative all’utilizzo di determinati metodi di stordimento, possesso di certificati di idoneità per l’espletamento della fase di immobilizzazione e stordimento, adeguamento alle innovazioni scientifiche, manutenzione e controllo dei dispositivi.

Lo stordimento

I principali metodi di stordimento adottati nella pratica di abbattimento sono lo stordimento meccanico, quello elettrico e quello gassoso, variabili a seconda della specie interessata. Lo stordimento meccanico viene operato tramite l’utilizzo di pistole a proiettile captivo penetrante o non penetrante in grado di danneggiare in maniera irreversibile il cervello dell’animale. Alternativamente si prevedono la dislocazione cervicale, colpi percussivi nella zona cranica e macellazione. Lo stordimento gassoso si pratica tramite l’utilizzo di gas quali il monossido o il biossido di carbonio, eventualmente associati ad altri gas, dei quali è richiesta una concentrazione minima precedente all’esposizione dell’animale al gas. Lo stordimento elettrico può variare in base alla specie interessata tra applicazione di elettrodi alla sola zona cranica, pervasione della corrente in zona cranica e corpo dell’animale, e bagni elettrici post sospensione per quanto concerne i volatili.

La differenza principale che distingue i vari metodi di stordimento adottati è la reversibilità o irreversibilità degli stessi, vale a dire la possibilità per l’animale di riprendere pienamente coscienza, trascorso un certo lasso di tempo dall’adozione dello stordimento.

È proprio in ragione dell’obiettivo primario di minimizzazione della sofferenza animale che uno dei punti chiave del regolamento è rappresentato dalla obbligatorietà dello stordimento preventivo, sancita dall’art. 4, il quale, per l’appunto, prescrive che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente alle prescrizioni contenute nell’allegato 1, e che la perdita di coscienza e sensibilità indotta dallo stordimento sia mantenuta fino alla morte dell’animale. Tuttavia, il quarto comma dell’art. 4, nel pieno rispetto del principio di libertà di religione di cui all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, stabilisce che le disposizioni di cui al primo paragrafo non si applichino agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, purché la macellazione abbia luogo in uno stabilimento autorizzato. La deroga prende dunque in considerazione la macellazione halal e kosher, le quali, come anticipato, si caratterizzano – oltre che per il rispetto di specifiche pratiche rituali – per l’esclusione del previo stordimento degli animali, al fine di garantire ai fedeli di religione ebraica e musulmana di consumare carne nel rispetto dei precetti religiosi. Tuttavia, la deroga di cui al comma 4 non opera in assoluto e può risentire di quel margine di sussidiarietà lasciato agli stati membri dall’art. 26 del regolamento, nel quale si prevede che, anche in materia di macellazioni rituali, gli Stati membri possano adottare disposizioni nazionali tese a garantire un livello di protezione degli animali durante l’abbattimento superiore rispetto a quello previsto nel regolamento. 

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