Piccioni in città: normativa e gestione

Questi volatili popolano le nostre città e la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere nella gestione della convivenza urbana.
Avv. Claudia Taccani

Avv. Claudia Taccani

Avvocato responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus e socio fondatore di Animal Law Italia. Da anni svolge l'attività di divulgatrice sulla tutela legale degli animali.

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Questi volatili popolano da anni le nostre città e, di conseguenza, la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere nella gestione della (talvolta difficile) convivenza urbana.

Per anni si è discusso se i piccioni siano o meno da considerare parte delle specie selvatiche. Ebbene, allo stato attuale, con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III^ pen. n. 2598 del 2004, è stato stabilito che anche il piccione in città va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge n. 157\92 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Essendo il piccione inquadrato come animale selvatico, quindi, la competenza nella relativa gestione è in primis in capo alla Provincia o alla Città Metropolitana in coordinamento con il Comune in ambito di materia igienico-sanitaria.

A questo proposito, in merito ai “piani di controllo” è bene sottolineare che la legge prevede la possibilità, per ragioni sanitarie, di tutela del patrimonio zootecnico o di quello storico-artistico, di promuovere azioni di contenimento della specie. In tal caso, i Sindaci devono ricorrere a ‘metodi ecologici’ di contenimento del fenomeno, secondo il principio di prevalenza della disciplina ambientale.

Soltanto in caso di esito negativo dei relativi risultati è lecito adottare piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte.

Sul punto, interessante la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, depositata il 20 novembre 2011 che, seguendo l’orientamento della Cassazione e del TAR Toscana, ha ritenuto di dover applicare ai piccioni torraioli “inselvatichiti” il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, “che pertanto ai sensi di legge non possono essere contenute se non con metodi ecologici, quale non può definirsi il ricorso alla caccia peraltro operato al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi”.

Ma come funziona, invece, per i così detti dissuasori?

I dissuasori per piccioni, affinchè non violino la legge consistono in soluzioni ecologiche come, per esempio, l’installazione di reti ornitologiche non pericolose, che hanno l’obiettivo di risolvere il problema anche mediante la prevenzione nonché favorendo l’allontanamento dei volatili se presenti in un luogo ritenuto, per l’uomo, inidoneo.

Attenzione però ai metodi…. Il più comune, purtroppo, che è facile vedere in città, consiste nei dissuasori ad aghi, assolutamente pericoloso per il volatile (qualunque) che vi si appoggi. Alcune città, come per esempio Milano, hanno adottato regolamenti o delibere specifiche che vietano l’utilizzo di dissuasori pericolosi, così con ordinanza sindacale del 12.06.2008 il capoluogo lombardo, tra le varie disposizioni prevede “impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti”.

Foto: Christian Sturzenegger su iStock

Si può, ancora, rilevare, esaminando la materia sotto un altro profilo, che maltrattare o peggio uccidere dei piccioni per crudeltà o senza la necessità, integra un delitto punibile ai sensi del codice penale.

Nessuna discriminazione per legge: il reato di uccisione e di maltrattamento di animali  colpisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità” uccide o maltratta un animale – qualsiasi -compreso i piccioni che convivono nelle nostre città.

La Corte di Cassazione – sentenza n. 17691/2019 – ha confermato la responsabilità penale in capo ad un pescatore di siluri, per il reato di maltrattamento di animali, perché lo stesso, legando le zampe ad alcuni piccioni vivi, li aveva appesi all’amo e gettati nel fiume come esche.

La difesa aveva sostenuto la correttezza di tale pratica, essendo il piccione una preda naturale come un verme (spesso utilizzato in ambito di attività ittica) e, soprattutto, essendo la pesca un’attività lecita riconosciuta dalla legge e, pertanto, non soggetta all’applicazione della normativa sull’uccisione o maltrattamento di animali.

In sostanza, secondo la difesa, pescare è un’attività che, se effettuata lecitamente, ben può comprendere l’utilizzo di un animale vivo come richiamo naturale del predatore e, pertanto, anche l’uso del piccione legato all’amo per attirare il siluro.

Ma la Cassazione ha confermato la penale responsabilità del pescatore. Per i giudici, è importante tenere in considerazione che non tutti gli animali sono uguali, nel senso che gli stessi hanno caratteristiche etologiche diverse (in base alla propria natura e abitudini di vita) e, nel caso dei piccioni, seppur possono essere considerati genericamente delle prede, tale pratica risulta assolutamente innaturale perché gli stessi vengono ridotti in cattività e sottoposti ripetutamente a sevizie, attraverso tentativi di affogamento provocando gravi sofferenze. Ogni condotta che esula dall’ambito della normativa speciale come, appunto, pesca e caccia, “ricade” in una forma di responsabilità penale.

È, infine, interessante riportare i risultati di uno studio condotto dal neuroscienziato Edward Wasserman, dell’University of Iowa, il quale ha svelato che questo animale possiede grandi qualità e incredibili capacità di categorizzare oggetti e immagini: riconosce l’identità e le espressioni di un volto umano, distingue le lettere dell’alfabeto, ricorda oltre 1.800 immagini differenti e tanto altro ancora.

Foto di copertina: Bilanol su iStock

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