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Condanna per il detentore di un cane che uccide il cagnolino di un altro

Avv. Annalisa Gasparre

Avv. Annalisa Gasparre

Avvocato, dottore di ricerca, vanta una decennale esperienza nel settore della tutela degli animali e dei soggetti deboli. Sito internet

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La Cass. pen. 10192/2021 si è espressa ritenenendo inammissibile il ricorso dell’imputata, confermando la condanna penale per il detentore di cane che aggredisce un’altra persona e ne uccide il cagnolino.

La vicenda

Lesioni personali consistite in una ferita lacero-contusa alla mano destra ed escoriazioni e graffiature agli arti anteriori, l’addebito mosso a una donna che non aveva provveduto a dotare di guinzaglio e museruola il cane pitbull, che si trovava in auto con lei, consentendogli di scendere e di aggredire la persona offesa che stava transitando con il proprio cane di piccola taglia (che veniva ucciso dal pitbull).

Secondo la difesa non sussisterebbe l’elemento soggettivo della colpa (né a titolo di imprudenza, né a titolo di negligenza o imperizia), perché il cane, trovandosi all’interno dell’autovettura, non necessitava di essere tenuto al guinzaglio e con museruola; l’evento si sarebbe verificato per “caso fortuito”, perché il cane avrebbe sfondato il tettuccio di plastica decapottabile, per andare ad aggredire il cagnolino della parte offesa.

In realtà il cane proveniva da un canile siciliano e si era dimostrato molto aggressivo sin dall’inizio, tanto che, avendo morsicato anche la stessa imputata ed un’altra persona, poco dopo il fatto era stato chiesto al canile di riprenderlo.

La Corte in proposito obietta che l’assenza della condotta colposa viene argomentata sulla base di un fatto la cui sussistenza è esclusa dal giudice di merito. La difesa, infatti, insiste sullo sfondamento da parte del cane del tettuccio decappottabile dell’auto nella quale l’animale si trovava insieme con l’imputata. Ma tale fatto è stato provato, anzi, i giudici del merito hanno accertato che il cane uscì dalla portiera dell’auto, aperta dall’imputata, la quale omise di assicurarsi che un cane così aggressivo, potesse uscire dall’abitacolo, nè lo dotò di una museruola, al fine di evitare eventi quali quello prodottosi.

Secondo la corte di cassazione, posto che l’obbligo di custodia e vigilanza sull’animale non sorge necessariamente dalla titolarità del proprietario, ma dal rapporto di fatto instauratosi con il medesimo, che può derivare anche dall’occasionale affidamento, o più semplicemente dalla detenzione, nell’occasione, incombeva proprio sull’imputata l’onere di adottare misure per evitare che il pitbull, di proprietà del compagno, cagionasse danni a terzi.

Da altro punto di vista, la difesa critica l’entità della pena inflitta, pari al massimo edittale che sarebbe stata così commisurata alla luce del comportamento dell’imputata successivo all’evento che non avrebbe prestato assistenza al ferito.

Si obietta che invece il giorno successivo al fatto, il proprietario del cane, compagno dell’imputata si recò presso il domicilio della parte offesa con il libretto identificativo dell’animale. Tale motivo è, secondo i giudici di legittimità, manifestamente infondato, perché il giudice di merito ha motivato la misura massima, giustificandola con la gravità della condotta colposa, emersa anche dalla conoscenza da parte dell’imputata dell’aggressività dell’animale, già autore di episodi del genere.

La constatazione dell’assenza di interessamento nei confronti della vittima viene ricavata dalla ricostruzione contenuta nella sentenza e costituisce mero elemento di contorno.

Il ricorso è stato respinto e la pena confermata.

Nella prossima pagina riportiamo il testo integrale della sentenza.

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