Il doping integra il maltrattamento

Secondo la Cassazione, l'elencazione delle sostanze proibite serve a proteggere l’integrità e la salute del cavallo, da qui l'applicazione del maltrattamento. Commento a Cass. pen. 38647/17
Avv. Annalisa Gasparre

Avv. Annalisa Gasparre

Avvocato, dottore di ricerca, vanta una decennale esperienza nel settore della tutela degli animali e dei soggetti deboli. Sito internet

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Il caso riguarda una competizione “sportiva” avente a protagonista il cavallo vincente che, sottoposto a controllo per il rilevamento della presenza di eventuali sostanze dopanti, risultava positivo. In particolare risultava essergli stata somministrata una sostanza assolutamente vietata, a prescindere dalla quantità (acido tranexamico), dal regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato con decreto ministeriale n. 797 del 16 ottobre 2002.

Il proprietario del cavallo in concorso con l’allenatore e “guidatore” venivano condannati dai giudici di merito per reato di maltrattamento e per violazione della legge antidoping perché, al fine di alterare il corretto e leale svolgimento della competizione avevano somministrato al cavallo sostanze dopanti vietate e dannose per l’animale.

La Corte di cassazione osserva in particolare che lo scopo dell’individuazione delle sostanze proibite è quello di proteggere l’integrità e la salute del cavallo che possono essere compromesse dall’assunzione di tali sostanze al fine di aumentarne o diminuirne le prestazioni sportive.

In definitiva, la Corte afferma che «la somministrazione di sostanze vietate ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento UNIRE approvato con D.M. n. 797 del 16/10/2002, integra il reato di cui all’art. 544 ter cod. pen.», ovvero il maltrattamento di animali.

La pronuncia prende consapevolezza della natura plurioffensiva della condotta che comporta un concorso tra reati, discostandosi da quella di dieci anni prima (Cass. pen. 16619/07) il cui giudizio di merito (e, di conseguenza, la pronuncia di legittimità) aveva preso in considerazione il solo reato di cui alla legge 401 del 1989 (art. 1 frode nelle competizioni sportive. Art.1  Frode in competizioni sportive che punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo).

In generale, sulle ipotesi di maltrattamento di animali, anche di equini, oltre i numerosi contributi su questa Rivista, eventualmente, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key editore. Per un focus sui cavalli e sul loro status, Boscolo Contadin, La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta, Key editore.

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