Il riconoscimento del danno non patrimoniale per morte dell’animale

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Avv. Filippo Portoghese

Avvocato in Milano.

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Il tema del danno non patrimoniale complica non poco la vita a chi si occupa di questioni di diritto animale nelle aule di giustizia. La complicazione si palesa dapprima nel (fare) riconoscere questo danno per poi manifestarsi in modo acuto nella (sua) quantificazione.

Analizziamo la prima complicazione. Lo sconvolgimento conseguente alla perdita dell’animale d’affezione costituisce o meno una ingiustizia costituzionalmente qualificata? Una lesione c.d. “contra ius” costituzionale, caratterizzata cioè da una lesione di un diritto inviolabile della persona protetto dalla Costituzione?

La risposta è inevitabilmente determinata da come oggi la giurisprudenza intenda la relazione uomo e animale. Affrancata o meno da un mero diritto di proprietà e ricondotta a quella relazione attraverso cui la persona trova realizzazione.

Un tema solo apparentemente semplice, per alcuni trascurabile. Per altri, meno attenti, un non problema posto che nel 2008 la Cassazione avrebbe definitivamente archiviato la questione. Del danno patrimoniale per morte dell’animale d’affezione non è dato più discorrere si legge infatti nelle note sentenze di San Martino. Lette con attenzione le sentenze gemelle (quelle di San Martino appunto) queste hanno lasciato in eredità alla giurisprudenza proprio il problema dell’individuazione dei diritti della personalità la cui lesione legittima il risarcimento del danno non patrimoniale come palesati dall’evolversi del c.d. sentire sociale. Ed ecco che si palesa la enorme difficoltà dell’interprete derivata dal fatto che le norme applicabili ai rapporti tra uomo e animale sono quelle riconducibili alla diritto di proprietà laddove le sentenze di San Martino hanno negato una corrispondenza tra proprietà e diritti inviolabili della persona umana.

Non vi è chi non veda o non colga che in ogni caso il rapporto tra un uomo e un tavolo, una sedia, un’ autovettura (anche se di pregio), sia diverso dal rapporto tra quello stesso uomo e il proprio animale d’affezione pur dovendosi considerare quest’ultimo come res e dunque giuridicamente equivalente al tavolo, alla sedia, all’autovettura. E proprio questa diversità — secondo alcuna dottrina e alcuna giurisprudenza — condurrebbe a considerare il rapporto che si instaura tra l’uomo e l’animale d’affezione come un rapporto attraverso il quale trova realizzazione la persona umana ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Costituzione. Così facendo, per buona pace di alcuni strenui difensori del dettato delle sentenze di San Martino, se e nella misura in cui non fosse risarcibile il danno per la morte dell’animale d’affezione non rientrando il diritto di proprietà tra i diritti fondamentali della persona, lo diventa nella misura in cui come causa del danno fosse dedotto non tanto il diritto sul bene quanto il rapporto con l’animale.

E in questo caso si tratterebbe di un’offesa che, in virtù della coscienza sociale in un determinato momento storico (come recitano proprio le sentenze gemelle) andrebbe a ripercuotersi sulla personalità dell’individuo determinandone una lesione dell’integrità morale riconducibile all’art. 2 della Costituzione.

Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Carla Quota della terza sezione civile, con sentenza del 16/10/2018 ha sposato questa interpretazione costituzionalmente orientata. 

L’ipotesi è di malpratica veterinaria in danno di un gatto il quale per un importante periodo di tempo viene sottoposto a vaccinazione annuale tramite iniezione intrascapolare di un certo farmaco miscelato con altro e diverso medicamento. Tale prestazione reiterata negli anni avrebbe provocato nel gatto l’insorgenza di un sarcoma che, degenerando, ha poi reso necessaria e inevitabile la soppressione dell’animale.

Il proprietario del gatto — assistito dall’avvocato Paola Ulano di Gaia Lex (il centro di azione giuridica di Gaia Animali & Ambiente Onlus) — decide di intentare causa (civile) al veterinario per responsabilità contrattuale rivendicando sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.

Il veterinario si costituisce in giudizio e chiama in causa la propria compagnia di assicurazione a propria manleva. Nega ogni addebito sia sotto il profilo eziologico che di responsabilità e contesta il quantum dei danni richiesti. Viene svolta consulenza tecnica d’ufficio che ritiene provato il nesso causale tra la reiterazione del vaccino iniettato sempre nello stesso punto e l’insorgenza del sarcoma con una probabilità superiore al 50%.

Il Tribunale di Pavia premessa e accertata la responsabilità contrattuale in capo al veterinario convenuto in giudizio riconosce entrambe le voci di danno.

Le spese veterinarie sostenute dal proprietario del gatto, oltre ad essere state documentalmente provate, sono ritenute congrue dal Tribunale pavese posto che si è trattato di prestazioni sostenute su prescrizione di professionisti veterinari facenti parte di strutture sanitarie specializzate, di livello universitario o comunque di ampie dimensioni e quindi con comprovata esperienza ed affermazione sul mercato. Circostanze queste che dimostrerebbero anche l’utilità delle stesse sia in termini di contrasto della patologia e delle sue conseguenze nel momento in cui vi era ancora una buona probabilità di sconfiggerla o ritardarla o ritardarne significativamente lo sviluppo che, in ogni caso, per alleviare le sofferenze dell’animale (non può sfuggire l’importanza di questo ultimo inciso).

È il riconoscimento della seconda voce di danno che suscita maggiore interesse. Il danno non patrimoniale è quello previsto dall’art. 2059 del codice civile che lo subordina ad una riserva di legge e che, a sua volta, ci riconduce all’interrogativo scespiriano iniziale: lo sconvolgimento conseguente alla perdita dell’animale d’affezione rappresenta una ingiustizia costituzionalmente qualificata? Se così non fosse, se non vi fosse cioè un collegamento con quella che è la legge delle leggi, non si potrebbe accertare il danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Pavia con la sentenza in commento (non unica) riconosce al legame con un animale da compagnia quella realizzazione della personalità umana di cui all’articolo 2 della Costituzione e che giustificherebbe spese importanti per la sua salute dal momento che, dalla sua vicinanza (quella di un animale) l’uomo riceverebbe serenità e benessere.

Si legge nella sentenza che «il rapporto affettivo tra l’attrice e il gatto oltre che pacifico appare provato dalle stesse cure che ella ha riservato al gatto, sia prima dell’insorgenza della malattia recandosi regolarmente dal veterinario di fiducia, sia dopo, percorrendo anche distanze ragguardevoli pur di raggiungere centri di cura specialistici per la cura. Questo dimostrerebbe che l’attrice a seguito della malattia, delle sofferenze del gatto e della sua morte, abbia dovuto affrontare gravi patimenti morali».

Ed ecco la seconda complicazione. Come si traduce in termini monetari il patimento morale individuato (in euro 8.000,00) dalla sentenza del Tribunale di Pavia? Il criterio utilizzato nella sentenza qui in commento ha utilizzato il criterio della liquidazione equitativa che trova fonte in alcuni frammenti che troviamo disseminati nelle sentenze che — prima e dopo di questa — hanno riconosciuto o riconosceranno il danno non patrimoniale per morte dell’animale d’affezione. La presenza di altri animali (d’affezione) all’interno del gruppo familiare; se l’animale deceduto viveva o meno a stretto contatto con il proprietario; la durata del legame affettivo. Non si può escludere che un parametro possa desumersi ricollegando il vulnus creato dalla perdita dell’animale anche al danno biologico.

La sentenza del Tribunale di Pavia 16/10/2018 non è una eccezione: dal 2008 ad oggi sono diverse le sentenze che si sono poste in aperto conflitto con gli arresti delle sentenze di San Martino. Ne ricordo solo alcune.

Tribunale di Vicenza, sentenza n. 24/2017; il rapporto con un cane non è paragonabile a quello con una cosa trattandosi di relazione tra esseri viventi prevalentemente (riguardo ai cani) fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come membri della famiglia; non può dubitarsi che si tratti di un rapporto che si inserisce in una di quelle attività realizzatrice della persona ex art. 2 della costituzione.

Tribunale di Arezzo, sent. 940. 2017; il Tribunale riferendosi alla normativa introdotta all’interno del codice penale ritiene tale innesto legislativo un chiaro indice della consapevolezza del legislatore di non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare, gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana. «È indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell’animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito. In una visione costituzionalmente orientata non possa negarsi la risarcibilità del danno da perdita dell’animale di affezione, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità».

Per doverosa completezza va segnalato che non si può (ancora) parlare di giurisprudenza pacifica in tema di condivisione del danno non patrimoniale da morte dell’animale d’affezione. Vi sono infatti pronunce anche in senso contrario. Ne cito una per tutte. Cassazione civile n. 26770/2018, in tema di ferimento di un cane a seguito di incidente stradale. Per la Corte non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita dell’animale d’affezione non potendosi qualificare come danno esistenziale.

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