Le renne lasciamole in Lapponia – Cass. pen., 50137/18

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Avv. Annalisa Gasparre

Avvocato, dottore di ricerca, vanta una decennale esperienza nel settore della tutela degli animali e dei soggetti deboli. Sito internet

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Una renna è un animale pericoloso tout court e la sua detenzione in un giardino costituisce reato (art. 6, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150).

In primo grado il Tribunale aveva assolto l’imputato accusato di aver detenuto una renna, nata in cattività, come allestimento per il periodo natalizio.

Il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, però, ha proposto ricorso immediato per cassazione osservando che doveva considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia, trattandosi di reato di pericolo presunto.

La renna, infatti, rientra nell’elenco degli animali potenzialmente pericolosi per la salute e per l’incolumità pubblica, categoria in cui sono ricompresi “tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo” (art. 1 decreto del Ministro dell’Ambiente 19 aprile 1996).

L’art. 6, comma 1, legge 150 del 1992 vieta a chiunque di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica. Ne deriva che deve considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia. L’unica deroga riguarda il possesso di una autorizzazione all’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale rilasciata dalla regione ai sensi dell’art. 17 legge 11 febbraio 1992 n. 157.

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