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Sospesa la preapertura della caccia in Sicilia

La tutela del benessere della fauna selvatica è preminente rispetto all’attività ludico-venatoria.
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Elena Capone

Avvocata amministrativista di Milano, figlia d'arte di un appassionato cinofilo ed amazzone amatoriale, orienta il suo impegno alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente e degli animali.

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Con ordinanza cautelare n. 467, pubblicata in data 25.07.2022, la Terza Sezione del TAR Palermo, su ricorso promosso dalle associazioni di tutela animale W.W.F. Italia O.N.L.U.S., Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S, Lega per L’Abolizione della Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, ha sospeso (anche quest’anno) il decreto assessorile, avente ad oggetto il “Calendario Venatorio 2022/2023” della Regione siciliana, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi di apertura e di preapertura dell’attività venatoria, nonché le specie cacciabili.

Il calendario approvato, secondo le associazioni animaliste ricorrenti, si poneva in contrasto sotto diversi profili con il parere obbligatorio rilasciato dall’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018, nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna selvatica n. 157/1992.

Nello specifico venivano contestate le disposizioni che consentivano:

a) l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;
b) il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;
c) l’apertura generale della stagione venatoria alla c.d. “piccola selvaggina” a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;
d) il prelievo venatorio della Tortora selvatica;
e) il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile;
f) la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;
g) la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;
h) la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;
i) prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;
l) l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022).

Come noto il parere ISPRA è previsto dalla legge come obbligatorio, ma non vincolante e le Regioni, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 18 co. 1 L. n. 157/1992, possono derogare ai termini in esso stabiliti1 .

I Giudici del TAR Palermo, nell’assumere la decisione se sospendere o meno il provvedimento impugnato, hanno quindi ritenuto «che, nella contrapposizione tra i contrapposti interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti, quanto al principio di precauzione e dell’interesse generale alla tutela della fauna selvatica (che oggi assume un valore maggiormente pregnante mercé l’introduzione del comma 3 dell’art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022) rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti […]».

Il Collegio ha quindi ritenuto di sospendere le parti del provvedimento impugnato con le seguenti specificazioni:

«i) quanto alle contestate “anticipazioni” del prelievo venatorio, si autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;
ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;
iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo;
iv) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;
v) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importati fasi della fenologia delle specie;
Considerato che allo stato non è riscontrabile il dedotto danno grave ed irreparabile riguardo alle restanti parti del provvedimento impugnato relative alla chiusura posticipata della caccia, avendo riguardo alla data dell’udienza pubblica di merito per la definizione del ricorso che si ritiene di fissare, ex art. 55 comma 10 c.p.a., per il 23 novembre 2022 […].».

Ciò che emerge dall’ordinanza cautelare in commento è l’applicazione per la prima volta in questa materia, del nuovo comma 3 dell’articolo 9 della Costituzione, richiamando il quale i Giudici hanno ribadito, in armonia con la giurisprudenza precedente, che «nella contrapposizione tra i contrapposti interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti [interesse generale di tutela della fauna selvatica] rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti».

Ciò che rileva altresì è la conferma dell’importanza riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa al ruolo di ISPRA, considerato il massimo organo scientifico dello Stato nelle materie ambientali, a cui il TAR siciliano riconosce chiaramente il ruolo di «unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi», specificazione che letta alla luce della riserva di legge in materia di protezione animale introdotta dal comma 3 dell’art. 3 Cost., con la L. Cost. n. 1/2022, assume un ruolo maggiormente rilevante.

Si precisa altresì che con successiva ordinanza n. 345/20222 pronunciata sull’appello cautelare promosso dalla Regione Sicilia avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, i giudici hanno in parte confermato l’ordinanza di primo grado e in parte la hanno riformata consentendo quindi: il preaddestramento dei cani, ammesso dal 22 al 29 agosto 2022 con le modalità e orari previsti dall’art. 10 del calendario venatorio approvato; la caccia al Colombaccio; l’uso di munizioni al piombo per la caccia al coniglio selvatico a partire dal 1 ottobre 2022; la caccia alla Tortora dopo il periodo di preapertura, confermando però l’ordinanza appellata quanto alla sospensione della preapertura del relativo prelievo nei giorni dell’1, 3 e 4 settembre.

Tuttavia dalla scarna motivazione propria dei provvedimenti adottati in sede cautelare non è possibile desumere altro riguardo alle ricadute che avrà il nuovo principio costituzionale in ambito venatorio, probabilmente i giudici siciliani avranno occasione di approfondire maggiormente tale aspetto nella sentenza che definirà il merito del ricorso, la cui discussione è prevista alla fine del mese di novembre.

1 Cfr. https://www.ali.ong/rivista/diritto/sentenze/sospensione-dellattivita-venatoria-in-alcune-
regioni/

2 Cfr. C.G.A.R.S. ordinanza cautelare n. 345, pubblicata in data 08.09.2022

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