Tutela penale degli animali: esame di casi giurisprudenziali, confronto con l’esperienza spagnola

Intervento al convegno "La tutela penale degli animali a 15 anni dalla L. 189/2004", svoltosi il 17 ottobre 2019 a Varese.
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Avv. Maria Cristina Giussani

Avvocato penalista in Milano, affianca la libera professione  alla collaborazione con associazioni animaliste e antispeciste occupandosi della difesa degli attivisti e della tutela legale dei diritti degli animali.

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Dopo il 2004 cominciano le prime pronunce giurisprudenziali in materia di maltrattamento animale, essendo aumentata la sensibilità dei giudici nei confronti di questa materia e quindi sono oggi un numero piuttoso rilevante, certo, è il caso di dirlo, con gli opportuni distinguo che cercherò di evidenziare.

In questo intervento, mi sono voluta occupare esclusivamente di pronunce in materia di legislazione speciale, concentrando (per ragioni di tempo) la mia attenzione a quelle in materia di macello e trasporto degli animali destinati al macello e alla sperimentazione scientifica su modello animale, perché ritengo siano le parti più delicate in termini di compromissione dei diritti degli animali.

Non perché non ci siano norme comunitarie o statali a regolare minuziosamente la materia, ma perché è più facile che in queste specifiche materie gli interessi contrapposti (la produzione, il consumo, il reddito, l’interesse personale e l’ambizione) finiscano con l’essere preponderanti rispetto ai diritti degli animali.

È evidente, intuitivo. Negli ultimi anni in Italia diverse investigazioni condotte da associazioni animaliste hanno dimostrato, grazie anche all’utilizzo di telecamere nascoste, numerosi casi di maltrattamenti sugli animali in questi luoghi, spesso lontani dai nostri occhi e inaccessibili.

Nell’ambito della legge n. 189/2004, che ha introdotto nel codice penale, il Titolo IX bis di cui si è parlato, non ricadono la caccia, l’attività circense, la pesca, la sperimentazione animale, la macellazione ed il trasporto di animali, né l’allevamento, essendo queste disposizioni speciali. È pur vero che lì dove non venga rispettato ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore come rispetto delle regole “minime” per assicurare il benessere degli animali, e, dunque, si configuri un maltrattamento, la legge 189 troverà applicazione.

Il delitto di maltrattamento può essere applicato anche agli animali ‘da reddito’: lo ha stabilito anche la Suprema Corte con la Sentenza n. 16497 del 2013 secondo cui «la necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali, incontra evidentemente il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale».

In tema di trasporto di animali destinati al macello, vorrei citare la sentenza Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 2015 n. 38789. Nel caso in questione un bovino destinato alla macellazione, impossibilitato a deambulare per le precarie condizioni di salute, viene sottoposto ad inutili sevizie e vessazioni da parte delle persone coinvolte nel trasporto al macello.
In particolare, si legge nella sentenza, «al fine di trascinare l’animale, non più in grado di camminare, questi viene spinta lungo il pavimento con l’ausilio della pala di un trattore, caricata sulla pala e sollevata, trascinata, schiacciata tra il camion e la rampa, picchiata, calpestata sulle mammelle, pungolata con un bastone elettrico e fatta rotolare nel camion chiudendo la rampa del camion mentre lei vi giaceva sopra».
Il Tribunale di Cuneo aveva condannato queste persone nel 2010, e la sentenza era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino nel 2013, infine è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a confermare la condanna per il delitto di maltrattamento animale nei confronti dei sei imputati.
Sentenza importante perché evidenzia come la tutela penale non sia e soprattutto non debba essere limitata agli animali da affezione, ma si estenda a quelli destinati al macello.

L’orientamento della giurisprudenza nell’applicare il reato p. e p. dall’articolo 544 ter all’attività di macellazione o altre attività in cui sono coinvolti animali, pur in presenza di disposizioni speciali, è ribadita nella sentenza del Tribunale di Brescia 13 Febbraio 2017 n. 233 nei confronti dei proprietari e dei veterinari del macello Italcarni di Ghedi ( Bs).
In particolare, il Tribunale afferma «la violazione delle cure sul benessere animale nell’allevamento in questione erano state sistematiche e consistevano in inequivocabili maltrattamenti, dovuti al trascinamento su pavimenti per mezzo di catene, corde e trazione con mezzi meccanici sproporzionati nella forza applicata».
Molto importante poi, il fatto che il medesimo Tribunale riconosca al veterinario ufficiale un ruolo di garanzia «a fronte del quale lo stesso ha l’obbligo di intervenire in presenza di condotte da parte dei dipendenti che gestiscano gli animali in modo non corretto».
Questo macello venne chiuso e sequestrato dalla Forestale su disposizione della Procura di Brescia per maltrattamenti animali.
Vi furono patteggiamenti da parte dell’amministratore del macello e di tre suoi dipendenti.
I veterinari furono condannati a due anni e ad un anno e sei mesi.

Tutto questo e anche il caso del macello in provincia di Frosinone (vitelli gettati dal camion, presi a pugni e a calci, bufalini lanciati per aria e sgozzati vivi) ha scatenato un dibattito mediatico e la proposta al Parlamento da parte di Animal Law, CIWF e Legambiente di introdurre anche in Italia una legge che preveda l’obbligo di installare impianti di videosorveglianza in tutti i macelli (cosi come già previsto in altri Stati, tra cui Israele nel 2016, lo Stato indiano di Uttar Pradesh, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, se ne parla in Francia e anche in Spagna).

Ovviamente questi sono i “casi eclatanti” assurti alla cronaca.
Poi ci sono una miriade di situazioni che passano sotto silenzio perché non sono documentate violenze e sevizie ma semplice incuria, grave disidratazione e malnutrizione, abbandono a se stessi.

È il caso di una denuncia da me presentata per l’associazione Vitadacani che documentava, con fotografie, lo stato di malnutrizione, prostrazione e abbandono in cui vivevano dei bovini di un allevamento del mantovano.
Per anni, circa quattro, questa denuncia è stata “ dormiente” in Procura, proprio qualche giorno fa è arrivata una richiesta di archiviazione con una motivazione che si richiama, quasi per intero, ad una relazione veterinaria della Asl competente, in cui si riconoscono ipotesi contravvenzionali per mancato rispetto della normativa inerente il benesere dei vitelli e di suini (il proprietario dell’allevamento ha un certificato penale di tre pagine), ma in cui è stato esclusa l’ipotesi di maltrattamento animale con queste poche parole: «relativamente al presunto maltrattamento di un capo poi deceduto, il veterinario interveniva e riscontrava che si trattava di un animale a terra ma in condizioni nella norma e consigliava alla ditta la macellazione d’urgenza in allevamento ….».

Ecco diciamo che è la mentalità che deve cambiare, è la cultura che deve cambiare e sono i veterinari delle Asl che si occupano di visitare gli allevamenti che devono cambiare. La loro mentalità rivela un’ottica esclusivamente legata alla produzione e quindi al profitto dell’azienda, a cui sono applicati gli animali come macchine, nulla di più.

Ci sono poi denunce sporte da volontari di un rifugio denominato “Fattoria delle coccole”, ad Appiano Gentile, di cui mi sto occupando e che ha portato ad un decreto penale di condanna e ad un altro procedimento in cui la prima udienza è prevista per l’ inizio del 2020.
Gli animali, 19 suini, sono stati affidati a Vitadacani in custodia giudiziaria e la relazione che ha portato al sequestro parla di «animali che si presentano in evidente stato di denutrizione, disidratazione e sofferenza, senza possibilità di ricovero. Non sono visibili contenitori per il cibo nè tracce di cibo, da cui si evince che i soggetti vengono alimentati saltuariamente».
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi di queste vicende.

Ma il maltrattamento in questi luoghi supera i confini nazionali e brutali scene di violenza sono state diffuse dall’organizzazione animalista Equalia, riprese da una telecamera nascosta e girate in un centro per la macellazione a Segovia, a nord ovest di Madrid, grosso macello che rifornisce di carne una vasta area della Spagna.
In Spagna, sono aumentati esponenzialmente i casi di denuncia per maltrattamento animale e i casi di condanna raddoppiati dal 2015 ad oggi.
Dalla Spagna vorrei segnalarvi quattro casi di condanna per maltrato animal che hanno portato all’ingresso in carcere degli autori del crimine (vedasi anche questo articolo precedente).

Il primo caso è quello del cavallo Sorky nell’ottobre 2015, del Tribunale di Palma di Maiorca. Fu un caso pioniere, in quanto per la prima volta una persona entrò in carcere esclusivamente per il delitto di maltrato animal (senza avere altre pene pendenti da scontare), colpevole nel 2012 di avere ucciso a bastonate il proprio cavallo da corsa, a seguito di un cattivo risultato in una gara di trotto.
Il proprietario fu condannato ad otto mesi e il giudice affermò che in un caso di inusitata violenza come questo, la sospensione della pena avrebbe potuto trasformarsi in un messaggio “antipedagogico” .
Dopo due mesi di carcere, a seguito di ricorso, la Audiencia Provincial concesse al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione di seguire un programma di protezione degli animali.

Un secondo è il caso del cane Mix, in cui la medesima magistrata del Tribunale di Palma de Maiorca condannò per maltrato animal un uomo colpevole di avere lasciato morire il suo cane di fame e di sete.
Anche qui l’uomo entrò in carcere, secondo le motivazioni del giudice infatti «la morte di fame è una delle più crudeli sia per le persone sia per gli animali».
Al contrario, la Sezione Seconda de la Audiencia Provincial de Baleares confermò la sentenza di primo grado, 12 mesi di condanna, sottolineando che non c’era stata la benché minima revisone della condotta da parte del condannato.

Il terzo riguarda un allevatore delle Asturie, condannato nel 2016 dal Tribunale di Oviedo a nove mesi di carcere, per avere abbandonato un vitello senza avere accesso all’acqua e al cibo, sotto il sole cocente per vari giorni, con l’aggravante che il medesimo era invalido delle zampe posteriori.
L’allevatore era già stato condannato anteriormente per fatti similari nel settembre 2013, pertanto il Fiscal si oppose all’applicazione della sospensione condizionale della pena e in aggiunta ai 9 mesi, si dichiarò l’inabilitazione del medesimo per tre anni dalla professione, ufficio, commercio o detenzione di animali.

Poi veniamo al caso più recente, siamo a novembre 2017, e particolarmente grave di condanna della presidentessa dell’associazione Parque Animal de Torremolinos, condannata dal Tribunale Penale di Malaga a tre anni e nove mesi per il sacrificio in massa di gatti e cani randagi (si stima almeno 2183) ospitati nel proprio rifugio in un periodo che va dal 2008 al 2010, sacrificio al fine lucrativo di liberare spazio nella struttura per accogliere nuovi randagi, per i quali percepiva un rimborso dal Ayuntamento.
Il tutto avveniva ovviamente senza alcun controllo veterinario e i prodotti eutanasici erano somministrati direttamente dalla condannata e in dosi minori di quelle indicate per evitare la sofferenza degli animali.
Anche in questo caso, la Audiencia Provincial confermò la sentenza di primo grado, non venne concessa la sospensione condizionale della pena, venne imposta altresì una multa di 24.200 euro, oltre l’inabilitazione per tre anni.

Ora vorrei soffermarmi su di un settore della legislazione speciale in cui le pronunce delle Corti per maltrattamento animale sono davvero pochisssime, una rarità: la vivisezione.

La sentenza storica, è il caso di dirlo, è quella di Green Hill, allevamento di cani beagle di Montichiari, dove tremila circa cani beagle allevati al fine di essere sottoposti a sperimentazione erano tenuti in condizioni contrarie alla loro natura, maltrattati e uccisi se non rispondevano a determinati requisti praticando l’eutanasia in modo disinvolto. Furono condannati, mai abbastanza vorrei ribadire, il cogestore della struttura, il veterinario e il direttore dell’allevamento.
Il grande clamore mediatico scosse le coscienze dei più, anche dei comuni cittadini indignati di quello che succedeva all’interno dell’allevamento poi sottoposto a sequestro, affidati gli animali alle associazioni animaliste e infine adottati da privati cittadini.
Una delle poche storie a lieto fine per quanto riguarda gli animali destinati alla sperimentazione.

È recente la sentenza della Corte d’Appello di Brescia (3 Luglio 2019) che ribalta la sentenza di primo grado sui maltrattamenti di animali avvenuti all’interno dell’allevamento Green Hill di Montichiari. Due veterinari dell’Ats di Brescia erano stati assolti in primo grado così come tre dipendenti della struttura.
Resta valida solo l’assoluzione per un medico veterinario mentre il collega è stato condannato a tre anni per concorso in maltrattamenti di animali, uccisione, omessa denuncia e falso in atto pubblico. Condanna a un anno e 4 mesi invece per tre ex dipendenti di Green Hill per falsa testimonianza perché non avrebbero raccontato la reale situazione che c’era all’interno dell’allevamento.

Sentenza molto importante perché si afferma che era impossibile che durante i controlli dei veterinari pubblici, non fossero emerse evidenze dei maltrattamenti e delle uccisioni ingiustificate verificatesi nella struttura, per le quali i vertici e il veterinario di Green Hill sono stati condannati in tutti e tre i gradi di giudizio.

Questa sentenza è la dimostrazione di come il maltrattamento, inteso come deprivazione dell’etologia animale, sia penalmente rilevante anche in settori considerati intoccabili come quello della vivisezione. Infatti sono descritte nel dettaglio le eto-anomalie causate dalla scellerata gestione dell’azienda che — ricordiamo — aveva un solo medico veterinario per circa 3.000 cani e dalle 18 alle 7 del mattino i beagle erano letteralmente abbandonati a loro stessi, anche se malati. Plurime le anomalie riscontrate nell’allevamento: le temperature riscontrate erano ‘ben oltre quelle indicate nel Decreto legislativo 116/92’, l’areazione inadeguata, la struttura sovraffollata, mancavano all’interno dei box aree di isolamento per garantire il riposo dei cani, la lettiera per dimensioni e qualità (polverosa) costituiva un ‘serio problema’ perché ingerita da cuccioli e causa ‘molto diffusa’ di morte specie tra i cuccioli”. Esplicitamente il Giudice afferma che ‘reputa sussistente il nesso di causalità diretta tra il considerevole numero di decessi e l’attività di sorveglianza oltremodo discontinua e con assistenza inadeguata’.

Chissà se ci sarà giustizia anche per i 750 topi ospitati nello stabulario del centro di ricerche biomediche “Mario Negri Sud” di S. Maria Imbaro ( Chieti), chiuso nel 2014 per crisi economica, compresa l’impossibilità di mantenere questi animali vivi, e infatti, vennero uccisi per asfissia con il gas alla stregua di oggetti, pur prevedendo il Decreto Legislativo 26-14 (sulla sperimentazione) «il reinserimento degli animali in un habitat adeguato». Solo 49 supersititi furono sequestrati per ordine della Procura della Repubblica di Lanciano e affidati ad una associazione animalista.

Speriamo che la normativa sul maltrattamento animale, sull’uccisione senza necessità, sull’uccisione con crudeltà o per motivi abietti e futili venga applicata anche in questo caso e in tutti gli altri in cui non si tratti di cani e di gatti.

Perché è evidente che anche nelle normative che riguardano gli animali, c’è una disparità di trattamento.

La chiave di lettura non può più essere soltanto antropocentrica bensì anche biocentrica ed etologica così da rendere l’animale – creatura complessa e dotata di sentimenti, coscienza e dignità in quanto essere vivente – il vero soggetto passivo dei reati di maltrattamenti.

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