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Conchectomia: medico veterinario condannato

American Bully sottoposto ad asportazione del padiglione auricolare: condannato il medico che ha eseguito l'intervento.
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Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Abbiamo già trattato il tema degli animali sottoposti ad interventi di amputazione della coda o di asportazione del padiglione auricolare, rispettivamente caudotomia e conchectomia, in un precedente contributo.

Sappiamo, pertanto, che, per effetto della legge 4 novembre 2010 n. 201, l’operazione sugli animali da compagnia, realizzata al solo scopo di modificarne l’aspetto o comunque per finalità non curative, è vietata.

È ammessa una sola eccezione: il medico veterinario può eseguire un intervento non curativo, ma comunque necessario, ad un esemplare per ragioni di medicina veterinaria, di interesse di un determinato animale o per impedirne la riproduzione. Un’eccezione stringente, prudente, rara e straordinaria che si realizza solo quando il mancato intervento comprometta la salute dell’animale.

Illeciti rimangono, quindi, gli interventi a cui spesso vengono sottoposti particolari razze canine come American pit bull terrier, American Staffordshire terrier, Dobermann o Pinscher, nell’erronea convinzione del proprietario di poter far leva su presunti standard di razza o lamentando problematiche di salute per le quali non risulta, invece, strettamente necessario un intervento di caudotomia o conchectomia.

In questo senso anche l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione la quale, con sentenza depositata l’11 aprile 2024, ha confermato, dichiarando il ricorso inammissibile, la condanna per il reato di “Maltrattamento di animali” punito dall’art. 544 ter c.p. a carico di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane American Bully.

Condannato dal Tribunale di Ascoli Piceno, il medico veterinario aveva presentato impugnazione sostenendo di aver riscontrato una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane e di essere stato costretto, in stato di necessità e per curare l’animale, a recidere l’orecchio interessato dalla ferita e a tagliare anche l’altro orecchio per mantenere l’aspetto estetico e salvaguardarne il benessere.

Per la Cassazione, tuttavia, anche la Corte di Appello di Ancona ha correttamente negato l’inclusione della condotta nel perimetro delle eccezioni previste al divieto generale di conchectomia di cui alla Legge n. 201 del 2010.

Gli Ermellini hanno confermato, quindi, la condanna emessa oltre a disporre il pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, “alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall’imputato per avere reciso entrambe le orecchie“. “Va infatti evidenziato che relativamente al taglio dell’orecchio interessato dal morso dell’altro cane il medico veterinario si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione, non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e dunque la inevitabilità dell’asportazione totale”.

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