Verso una nuova tutela penale degli animali

Una riforma necessaria alla luce della modifica costituzionale e della crescente sensibilità verso gli animali non umani.
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Mario De Masi

Laureato in Giurisprudenza, attualmente lavora come funzionario amministrativo al Ministero delle Cultura. Convinto sostenitore dei diritti degli animali, è attivista di Spazio Animale e volontario per ALI.

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La legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 ha segnato una svolta storica per la tutela degli animali, poiché ha inserito nella Costituzione, all’articolo 9, la tutela degli animali.
Essendo collocata tra i principi fondamentali della Repubblica (artt. 1- 12), la tutela degli animali appartiene ai «cosiddetti principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»[1]

Altro corollario della riforma è l’abbandono della visione antropocentrica della tutela degli animali poiché, inserendola nella Costituzione, acquisisce una propria autonomia e “impone” al legislatore di darne attuazione. Giova anche ricordare che la giurisprudenza, negli anni, ha precisato come gli animali siano esseri viventi e in quanto tali meritevoli di una tutela diretta[2] che prescinde dal sentimento di pietà degli esseri umani.

Per cui, alla luce della riforma costituzionale nonché del quadro normativo comunitario e internazionale (si pensi, ad esempio, all’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti), emerge la necessità di una riforma, oltre che civilista, anche del sistema penale attuale per quanto riguarda gli animali e la loro tutela.

Del resto, l’ultimo intervento legislativo significativo si è avuto con la legge n. 189/2004 che ha introdotto, nel Codice penale, il Titolo IX-Bis, libro II, prevedendo: una serie di fattispecie di reati contro gli animali[3]; riformulando l’art. 727 cp.[4]; introducendo il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce[5] ed altre disposizioni.  Ed è proprio sull’impianto della legge 189/2004 che sono state avanzate, nell’attuale e nella precedente legislazione, progetti di legge per modificare l’attuale assetto normativo.

Nel dettaglio sono:

  1. A.C. 30 con primo firmatario On. Brambilla (presentato il 13 ottobre 2022, assegnato il 27 gennaio 2023 e in discussione presso la II Commissione – Giustizia della Camera dei deputati);
  2. A.C. 468 con primo firmatario On. Dori (presentato il 25 ottobre 2022, assegnato il 9 dicembre 2022 e in discussione presso la II Commissione – Giustizia della Camera dei deputati);
  3. A.C. 842 con primo firmatario On. Rizzetto (presentato il 30 gennaio 2023, assegnato il 27 febbraio 2023 e discussione presso la II Commissione – Giustizia della Camera dei deputati);
  4. A.C. 1109 con primo firmatario On. Bruzzone (presentato il 20 aprile 2023, assegnato il 15 giugno 2023 e in discussione presso la II Commissione – Giustizia della Camera dei deputati).

 A febbraio scorso si sono anche svolte le audizioni dei seguenti soggetti:

  • Martedì 6 febbraio sono stati intervenuti: Enpa, Wwf, Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc), la Lipu,l’associazione Gaia (in videoconferenza), Legambiente (in videoconferenza), Lega anti vivisezione (LAV), Animal Law Italia (ALI), associazione Link-Italia, associazione Volunteers vs Violence, il comitato Cadapa, l’organizzazione Oipa; rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio; Associazione italiana allevatori (Aia) e Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame (Assocarni);
  • Mercoledì 7 febbraio sono stati ascoltati: Orlando Paciello, professore di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l’Università Federico II di Napoli e rappresentanti dell’associazione nazionale medici veterinari; Diana Russo, magistrato; Rossano Tozzi, brigadiere capo qualifica speciale comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (in videoconferenza); Federico Boaron, psichiatra; Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l’Università degli studi Roma Tre.

Tutte le proposte in commento prevedono un inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali e le proposte A.C. 30 e A.C. 842 prevedono anche la modifica della rubrica del tiolo IX-bis del libro secondo del Codice penale, sostituendo l’attuale formulazione (“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”) con la seguente “Dei delitti contro gli animali”. In tal modo si intende affermare che l’oggetto della tutela penale è direttamente l’animale e non più l’uomo colpito nei sentimenti che prova per l’animale.

Le associazioni e gli enti hanno illustrato le loro posizioni e presentato proposte in merito ai progetti di legge in discussione così come hanno fatto gli enti portatori di interessi divergenti, illustrando le loro critiche.
Il primo passo è stata l’individuazione del testo base ritenuto più completo nel quale far confluire le disposizioni degli altri progetti di legge e le richieste dei soggetti ascoltati.

La proposta A.C. 30[6] (On. Brambilla, composto da 15 articoli) è risultata essere, per le associazioni animalista, ecologiste e antispeciste, il testo base da cui partire perché offre più soluzioni ed è la più ambiziosa[7], innovativa nonché si estende a tutti gli animali[8] e non solo a quelli da compagnia come invece prevede la proposta A.C. 1109.
Va anche segnalato che la proposta è firmata da parlamentari[9] di tutto l’arco costituzionale, a sottolineare come il tema della tutela degli animali non ha colore politico.
Pertanto vediamo le principali novità del progetto di legge A.C. 30 con le posizioni dei vari soggetti.

Come abbiamo già accennato, la proposta di legge dell’On. Brambilla, all’art. 1, cambia il titolo IX-Bis, libro II, del Codice penale e non si stratta solo di una modifica letterale. Viene superata la visione antropocentrica secondo la quale i reati contro gli animali tutelano gli animali solo “indirettamente” in quanto ad essere tutelato è il sentimento degli esseri umani verso gli animali. La nuova formulazione, “Dei Delitti contro gli animali, chiarisce che la tutela è nei confronti degli animali perché esseri senzienti in piena coerenza e in applicazione della riforma costituzionale. Le associazioni hanno accolto con favore questa modifica.
In più, ad avviso di chi scrive, porre l’animale come centro di tutela è un passo ulteriore verso il riconoscimento degli animali come soggetti di diritto.

Proseguendo, l’articolo 2 modifica l’art. 544-quater c.p. (spettacoli e manifestazioni vietate) inasprendo la pena[10] pecuniaria portandola da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 30.000 euro ed estende la fattispecie di reato anche alla mera partecipazione agli spettacoli o manifestazioni con una pena ridotta (reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000).
Inasprimento della pena ed estensione del reato per mera partecipazione li ritroviamo anche all’art. 3 che ha ad oggetto l’art. 544-quinquies c.p. (divieto di combattimento tra animali).
La reclusione è elevata da due anni a quattro anni (invece di “da uno a tre anni”) e aggiungendo al terzo comma le parole “e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma”.
Entrambi gli articoli hanno ricevuto l’approvazione delle associazioni a difesa degli animali.
In particolar modo, estendendo la responsabilità anche a chi partecipa si otterrebbe l’effetto di far venire meno l’interesse a partecipare alle manifestazioni, feste popolari, combattimenti, con conseguente venir meno di tali attività criminose.

L’articolo 4, invece, riformula l’art. 544-sexies c.p. (confisca e pene accessorie) prevedendo nuove ipotesi di confisca degli animali vittime dei reati di cui agli artt. 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli e manifestazioni vietate) e 544-quinquies c.p. (divieto di combattimento tra animali).
La confisca si applicherebbe, oltre che ai casi di condanna o patteggiamento, anche nei casi di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna[11] e in caso di prescrizione.
La misura accessoria viene estesa anche al reato previsto dall’art. 544-bis c.p. (uccisione di animali).
Viene specificato che la confisca può essere disposta anche nel caso di reato tentato (art. 4, lett. b e c.) e che può riguardare anche i cuccioli dell’animale, anche se appartenenti a terzi.(art. 4, lett. d).
Si  innalzano la durata minima e massima della sospensione (da “tre mesi a tre anni” si passa a “da un anno a sei anni”) per l’esercizio delle attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali (art. 4, lett. e)
È inoltre prevista la pena accessoria dell’interdizione perpetua dalla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati (dall’art. 544-bis all’art. 544-quiquies c.p.) e sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi all’esercizio di attività commerciali o ludiche che comportino l’utilizzo di animali (art. 4, lett. g). Si dispone anche che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di confisca sono a carico dell’imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge (art. 4, lett. i)

Con riferimento all’estensione della confisca e alle spese di mantenimento in occasione del sequestro, l’OIPA appoggia tale misura affermando che “molto spesso, anche per una questione di economia processuale, il Magistrato tende a chiudere determinati procedimenti con il decreto penale di condanna che, se non opposto, riduce i termini e i costi di giustizia[12]”. Dello stesso avviso anche Animal Law Italia, LAV, LEAL e LNDC.

Anche l’art. 5 è accolto con favoredalle associazioni.
La norma introduce gli art. 544-septies e 544 octies nel codice penale.
L’art. 544-septies c.p. (uccisione e maltrattamento colposo) consta di un unico comma che prevede, al primo periodo, la punibilità anche a titolo di colpa dei reati di cui agli artt. 544-bis (Uccisione di animali) e 544-ter (Maltrattamento di animali) mentre l’art. 544-octies prevede una serie di circostanze aggravanti se i reati cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies ed altresì per l’art. 452-sexies (Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)[13] e  638 (Uccisione e danneggiamento di animali altrui), sono commessi, ad esempio, in presenza di minori; con l’uso di armi; nei confronti di più animali.
Di particolare attualità, e quindi molto apprezzata, l’aggravante della «diffusione di descrizioni o immagini dei reati contro gli animali attraverso strumenti informatici o telematici»[14] visto i  recenti casi di cronaca[15].

Parere positivo anche per l’articolo 6 che, tra le novità, prevede:
1) la non applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per i delitti di maltrattamento di animali, di spettacoli vietati, di violazione del divieto di combattimento tra animali e  di traffico illecito di animali da compagnia[16],
2) l’introduzione del delitto ex art. 441-bis[17] c.p. che punisce chiunque prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche ovvero comprende vetri, metalli, plastiche, materiale esplosivo che possono causare lesione o morte a persone e animali. Con questa norma viene ad essere colmato un vuoto legislativo, fa notare, il magistrato Diana Russo.

Il magistrato si complimenta anche per l’abrogazione, ai sensi dell’art. 6, lett. g, dell’articolo 727 (fattispecie contravvenzione) c.p. “A mio giudizio l’abrogazione dell’art. 727 c.p. e la sussunzione delle condotte di abbandono e maltrattamento nella previsione di cui all’art. 544-ter c.p. rispecchiano maggiormente le istanze sociali[18].

Le associazioni si congratulano anche per l’articolo 7 il quale abroga l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. La portata è molto significativa, poiché l’attuale formulazione dispone la non applicazione del Titolo IX-Bis, libro II, del codice penale ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Con suddetta abrogazione viene ad essere estesa la tutela degli animali permettendo la possibilità di accertare eventuali reati nei contesti sopra richiamati.

L’art. 8 modifica, invece, il codice di procedura penale introducendo l’art. 260-bis il quale prevede l’affido diretto definitivo degli animali vittime di reato alle associazioni o enti di cui all’art. 19-quater disp. att. c.p.p. ossia le associazioni individuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’interno. L’art. 260-bis si pone in un rapporto di specialità rispetto all’ordinaria disciplina del sequestro probatorio che ricordiamo ha la funzione di formazione della prova, specialità  giustificata dal fatto che è una chiara misura volta a garantire l’effettiva protezione degli animali.
Il decreto di affidamento diviene efficace attraverso il pagamento di una cauzione.
Su questo aspetto Animal Law Italia ha chiestodi riformulare l’art. 7 della legge 189/2004 rubricato “Diritti e facoltà degli enti associazioni” al fine di prevedere, per le associazioni, una forma di riconoscimento ministerile più ampia affinché le associazioni non iscritte nel registro ministeriale possano ottenere l’affidamento degli animali e poter esercitare diritti e facoltà sin dalla fase delle indagini preliminari[19], come accade per le associazioni  di protezione ambientale[20].

Sempre nell’ottica di garantire un’effettiva tutela degli animali, il 2° comma dispone l’applicazione delle misure di prevenzione previste dal libro I del Codice penale delle leggi antimafia ovvero le misure di prevenzione personale di cui al titolo I e le misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II, a carico dei rei abituali ex artt. 544-quater e 544-quinqies.

Altra previsione innovativa è l’art. 10 che introduce sanzioni a carico delle persone giuridiche, enti e società, in relazione alla commissione di delitti contro gli animali.
Nel dettaglio viene inserito, nel D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-undevicies rubricato “Delitti contro gli animali” il quale prevede sia sanzioni a carattere pecuniario[21] sia sanzioni interdittive[22] nei confronti dell’ente riconosciuto responsabile dei reati ex art. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinqies e art. 638 c.p.

Le associazioni audite hanno dato parere favorevole anche all’art. 11 con il quale si riconosce la possibilità di intervento delle guardie zoofile anche per specie non d’affezione. Inoltre, viene istituita, presso la banca dati delle Forze di polizia, la sezione riguardante i reati contro gli animali suddivisa in varie categorie[23].
Meritevole di attenzione anche la previsione del ricorso agli agenti sotto copertura in relazione ai reati di zoomafiosi e al traffico di cuccioli. Sono un chiaro potenziamento degli strumenti investigativi[24].

Con l’articolo 12, invece, è prevista l’istituzione, da parte dello Stato, di centri di accoglienza per animali vittime di reato utilizzando anche, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una misura fondamentale che garantisce la protezione degli animali e l’effettiva applicazione delle misure cautelari. Mentre l’art. 13 pone a carico dello Stato e dei soggetti competenti la realizzazione, annuale, di percorsi formativi per la tutela degli animali[25].

Altra norma che ha ottenuto consensi dalle associazioni è l’art. 14 recante “disposizioni in materia di siti e fauna protetti”. Precisamente viene inserito nel codice penale, collocato nell’ambito dei delitti contro l’ambiente, l’art. 452-sexies (misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta).
La nuova fattispecie punisce, con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000,chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati.”
Le specie protette sono individuate tramite il richiamo agli allegati e articoli citati dal terzo comma dell’articolo in oggetto[26]. È prevista anche un’aggravante qualora il colpevole diffonda i fatti attraverso descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici[27].
In maniera coerente con l’impianto della riforma, il quinto comma, stabilisce che in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale di condanna, sia sempre disposta la confisca dell’animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento e l’interdizione di detenere animali di affezione.
Il settimo comma si ricollega all’art 260-bis[28] e mantiene l’efficacia del decreto di confisca o affidamento definitivo nel caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento a seguito di prescrizione, se c’è stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o affidamento definitivo.
Infine, l’art. 15 prevede le norme di coordinamento[29].

Dopo questa panoramica, per dovere di correttezza, si segnalano anche le principali critiche degli enti portatori di interessi divergenti e precisamente:

  • L’Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame (ASSOCARNI) contesta l’art. 5 della proposta dell’On. Brambilla nella parte in cui prevede la punibilità dei reati di uccisione e maltrattamento anche a titolo di colpa. Secondo l’associazione con questa estensione si rischia di punire anche coloro che commettono i suddetti reati per disattenzione, negligenza o imprudenza[30]. Le associazioni venatorie muovono la stessa critica e chiedono l’applicazione dell’articolo 5 solo nei confronti degli animali domestici[31];
  • Altra critica, mossa dall’Associazione italiana allevatori (A.I.A.), riguarda l’abrogazione dell’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, poiché, a detta loro, le fattispecie del titolo IX-bis del codice penale troverebbero applicazione anche per le attività agricole e di allevamento. Inoltre, sempre l’A.I.A. ritiene sbagliato ampliare i compiti di vigilanza[32], delle guardie zoofile, per tutti gli animali. Per l’A.I.A. le guardia zoofile non avrebbero sufficienti conoscenze e competenze specifiche richieste dalle attività riconducibili all’allevamento;
  • L’associazione ASSOCARNI, poi, ritiene che la modifica letterale del Titolo IX-bis[33] sia pericolosa perché avrebbe conseguenze anche sulle attività venatorie e suggerisce di circoscrivere una tutela differenziata tra animali da compagnia e gli altri animali oggetto di attività venatoria[34];
  • Continuando, le associazioni venatorie, gli allevatori e i rappresentanti dell’industria zootecnica, chiedono anche di rivedere l’inasprimento di alcune pene ritenute eccessive o spropositate[35].

Appare chiaro che l’intenzione delle associazioni a favore della caccia, degli allevamenti e dell’industria zootecnica, sia quella di circoscrivere la portata di diversi articoli e di mantenere ben salda, ancora, la differenza tra animali da compagnia (o domestici) e animali da reddito e quelli oggetto di attività venatoria.

Le critiche delle associazioni portatrici di interessi opposti, ad avviso di chi scrive, sono da rigettare.
La tutela degli animali è ora un valore costituzionale a tutti gli effetti senza alcun tipo di distinzione tra gli animali. Tutti gli animali sono meritevoli della medesima tutela e il legislatore, in ottemperanza alla Costituzione e alla sua funzione programmatica, deve dare concreta attuazione ai principi costituzionali. Così come l’aumento delle pene e le altre misure collegate (confisca, radiazione dall’albo per i veterinari ecc) trovano giustificazione in quanto gli animali sono esseri senzienti, sono vite e la legge tutela il diritto alla vita, operando, nel caso, i dovuti contemperamenti.

Volendo fare un sunto, la proposta dell’On. Brambilla appare davvero la più completa, innovativa e che mette al centro la tutela degli animali su più fronti. Risponde meglio degli altri progetti di legge alla svolta storica avvenuta con la riforma costituzionale.
Tuttavia può senz’altro essere integrata con alcune disposizioni degli altri progetti di legge come, ad esempio,l’art.8 [36] del progetto di legge A.C. 468 (On. Dori) che dispone l’affidamento al servizio sociale minorile e il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico, per il minore che pone in essere condotte aggressive, anche in gruppo, nei conforti di persone o animali. Infatti, le associazioni a favore dei diritti degli animali [37] hanno suggerito questa integrazione che risponde ad una chiara funzione educativa del minore.
Altra integrazione, anch’essa richiesta, è l’art. 9 del progetto richiamato, che prevede specifici servizi di formazione per il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni grado e ordine in relazione alla prevenzione e al perseguimento de reati di cui agli articolo 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale[38].

Il progetto di legge dell’On. Brambilla potrebbe  essere integrato anche da altre disposizioni non previste dalle attuali proposte. A tal fine ne suggeriamo alcune:
1) Si potrebbe modificare l’art. 52 del codice penale (stato di necessità) estendendo tale fattispecie anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso per salvare un animale dal pericolo di morte o lesione grave.
Del resto, gli animali sono sicuramente esseri senzienti, per cui di per sé andrebbe tutelati in ogni forma possibile;
2) Si potrebbe inserire una norma che disciplini il fenomeno, purtroppo crescente, della zooerastia. Per zooerastia si intende ogni forma di abuso e rapporto sessuale con animali e, siccome manca una norma che ne disciplini la fattispecie, la giurisprudenza riconduce tale fenomeno al reato di maltrattamento di animali[39]. Prevedendo una disciplina precisa, puntuale, si avrebbe un quadro normativo chiaro che faciliti il lavoro, in primis, dei magistrati e si evitino possibili pronunce differenti. Tenendo anche conto delle implicazioni di tale fenomeno avverso agli animali, potrebbe essere prevista anche l’aggravante della zoopornografia, altro aspetto della zooerastia purtroppo crescente e pericoloso;
3)Infine un altro suggerimento è la possibilità, al fine di tutelare gli animali ma anche i lavoratori, di installare le telecamere nei macelli e negli allevamenti. Ancora oggi, grazie alle indagini sotto copertura degli attivisti per i diritti degli animali, possiamo affermare che i maltrattamenti, le uccisioni e le sevizie verso gli animali sono all’ordine del giorno in queste strutture. Così come si sarebbe utile estendere la possibilità di utilizzare gli agenti sotto copertura anche nei macelli e allevamenti.

Ci auguriamo che il progetto di legge dell’On. Brambilla, con le dovute integrazioni, sia approvato senza forme di limitazioni, deroghe e soprattutto senza differenziazioni di tutela tra gli animali.
Tutti gli animali devono poter godere della medesima tutela con la speranza di ridurre sempre più le forme di abuso, sfruttamento degli animali fino ad arrivare, un giorno, a riconoscerli come soggetti di diritto in modo tale da non sacrificarli più per qualsiasi interessi (cibo, vestiario, divertimento ecc) degli esseri umani.


NOTE

[1] Cons. Stato, Sez. III 14 luglio 2023, sentenza n. 2919; Corte costituzionale sentenza n. 1146 del 1988.

[2] Corte di Cassazione, Sez. III penale, 7 dicembre 2016, sentenza n. 52031

[3] Precisamente gli artt. 544-bis; 544-ter; 544-quater,544-quinquies; 544-sexies.

[4] L’articolo 727 del Codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

[5] Legge 189/2004, Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché com mercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma.

[6] Testo completo della proposta di legge dell’On. Brambilla al seguente linK: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.30.19PDL0001290.pdf

[7] Così Avv. Alessandro Ricciuti, presidente di Animal Law Italia

[8] Così si esprime la LAV .

[9] Altri firmatari sono, ad esempio. On. Sergio Costa (M5S), On. Walter Rizzetto (FDI); On. Francesco Gallo (MISTO); Deborah Bergamini (FI) ed altri.

[10] Testo attuale dell’art. 544-quater “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000.
La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

[11] Art. 459 c.p.p.

[12] Estratto dalla memoria scritta dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA), pag.2.

[13] Articolo introdotto dall’art. 14 del progetto di legge A.C. 30 (On. Brambilla).

[14] Art. 4, lett. g.

[15] Si pensi a Grey, il gatto ucciso ad Alberobello con un calcio che lo ha spinto nelle acque gelide di una fontana e puntualmente ripreso.

[16] Art. 4, legge 201/2010, che ratifica e da esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

[17] Precisamente viene introdotto il delitto di “Esche e bocconi avvelenati in danno alla salute pubblica e degli animali” (Art. 6, lett. b, progetto di legge A.C. 30).

[18]Estratto dalla memoria scritta del magistrato Diana Russo, pag. 4.

[19] In tal senso si esprime il presidente di Animal Law Italia Avv. Alessandro Ricciuti.

[20] Art. 13, legge n. 349/1986.

[21] Precisamente fino a cinquecento quote.

[22] Le sanzioni sono previste dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 e consistono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[23] Le categorie sono le seguenti: uccisione; maltrattamento; spettacoli o manifestazioni vietate; combattimenti e competizioni non autorizzate, furto; avvelenamento con bocconi o esche, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta; traffico illecito di animali da compagnia.

[24] Così afferma il magistrato Diana Russo.

[25] Precisamente l’articolo 13 modifica l’art. 5 della legge 189/2004, sostituendo le parole “possono promuovere di intesa” con “promuovono e realizzano d’intesa, con frequenza annuale” l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

[26] Precisamente il terzo comma, art. 452-sexies richiama i seguenti allegati: All. A, B, C relativi al regolamento 338/97 del Consiglio , 9 dicembre; All. I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; All. IV, lett. a). alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 21 maggio 1992; Art. 2 della legge n. 157 del 1992.

[27] Il secondo comma dell’art. 452-sexies prevede un aumento fino alla metà.

[28] Inserito dall’ art. 8, progetto di legge A.C. 30, On. Brambilla.

[29] L’articolo contiene una serie di disposizioni che modificano l’art. 2 della legge n. 189 del 2004.

[30] Estratto dalla memoria scritta di ASSOCARNI, pag. 3.

[31] Estratto dalla memoria scritta delle Associazioni Venatorie, pag. 2.

[32] Come prevede l’art. 11, lett. b., della proposta A.C. 30.

[33] Così dispone l’art.1 della proposta A.C. 30, “Dei Delitti contro gli animali” in sostituzione dell’attuale titolo “Dei Delitti contro il sentimento degli animali”.

[34] Pag. 2, memoria presentata dalle Associazioni venatorie.

[35] Ad esempio, nella propria memoria scritta, a pag. 3, le associazioni Venatorie ritengono che l’aumento delle pene per i maltrattamenti fino a 5 anni sia sproporzionato;

[36] L’articolo 8 modifica l’art. 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 20 luglio.

[37] Così ALI, LAV, OIPA ed ENPA.

[38] Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi, i relativi contenuti saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Istruzione e della Pubblica Amministrazione.

[39] Articolo 544-ter del codice penale.

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