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Lo status giuridico degli animali nella tradizione civilistica europea: animali diversi da res

Un breve excursus nella tradizione giuridica di civil law dei paesi che riconoscono gli animali come diversi da beni mobili.
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Samuele Fondelli

Studente di giurisprudenza presso l'Università di Firenze e attivista per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali. La volontà di lottare per creare un mondo più giusto ed equo, soprattutto nei confronti di chi non ha voce per esprimere la propria posizione, e il suo background di studi lo hanno portato a riconoscere la tutela del benessere e dei diritti degli animali come sua missione di vita.

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All’interno della maggior parte degli ordinamenti giuridici mondiali, gli animali sono ancora assimilabili alla categoria giuridica delle res: vengono identificati come cose, beni materiali, in capo ai quali non è ascrivibile la titolarità di diritti. Ciononostante, in virtù di una progressiva evoluzione della sensibilità appartenente alla società moderna e della percezione sociale del rapporto uomo-animali, suffragata dal consolidarsi delle evidenze scientifiche in materia, diversi Stati europei hanno avviato un percorso diretto, da un lato, all’inclusione della tutela degli animali tra i valori fondamentali delle proprie Carte costituzionali e, dall’altro, alla revisione dei codici civili, al fine di inserire la distinzione tra animali e res.

Gli animali nel Codice civile italiano

Con il documento Verso un nuovo riconoscimento giuridico per gli animali in Italia e in Europa, ALI mira a offrire una ricostruzione generale delle soluzioni adottate da vari Paesi appartenenti alla tradizione giuridica di civil law, al fine di evidenziare le criticità e le lacune del tessuto normativo italiano e, quindi, l’urgenza di provvedere a una riformulazione organica della materia civilistica, in grado di offrire soluzioni adeguate, secondo un’impostazione coerente e completa.
In Italia, il novellato articolo 9 della Costituzione riconosce la tutela degli animali, intesi come individui singoli e non come specie appartenenti al più ampio bene “ambiente”. Tuttavia, il diritto civile — articoli 810 e 812 del Codice civile — continua a considerarli come mere cose mobili e non già, “per quanto siano esseri viventi”, come “soggetti di diritto” dotati di “c.d. capacità giuridica”1Cassazione civile, 25 settembre 2018, n.22728: in particolare, l’articolo 812 individua i beni suscettibili di essere ricompresi nella categoria degli immobili e, dall’assenza degli animali nell’elenco, si desume l’appartenenza di questi alla categoria residuale dei beni mobili. Lo status giuridico degli animali che si delinea dal codice civile italiano è fortemente anacronistico, soprattutto a fronte del riconoscimento del carattere di esseri senzienti operato dall’articolo 13 TFUE, delle risposte date dal diritto vivente2https://drive.google.com/file/d/17pkw2bUiuucLPwz079KWuUIVGaX1J-Yn/view, pagg. 40-41 e delle evoluzioni significative del diritto positivo3https://drive.google.com/file/d/17pkw2bUiuucLPwz079KWuUIVGaX1J-Yn/view, pag.41.

La “dereificazione” degli animali in altri Paesi

Alcuni Paesi europei hanno affrontato la questione della “dereificazione” degli animali negando l’equiparazione tra animali e cose: Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi hanno rifiutato la statica dicotomia di tradizione romanistica insita nel binomio personae-res (soggetto-oggetto), riconoscendo agli animali lo status di entità distinte dalle res, ferma restando l’applicabilità del regime giuridico valido per le res, salvo differenti previsioni normative.

Austria

Fungendo da precursore del suddetto modello di “dereificazione” degli animali, a partire dal 1988, l’Austria, nel testo del paragrafo 285a dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), afferma che gli animali non sono cose e sono protetti da leggi speciali; le disposizioni applicabili alle cose sono valide solo in assenza di disposizioni contrarie. Per di più, la Legge costituzionale federale n.111/2013 sulla sostenibilità, il benessere degli animali, la protezione globale dell’ambiente, la garanzia dell’approvvigionamento idrico e alimentare e la ricerca, dichiara l’impegno della Repubblica d’Austria nel benessere degli animali.

Germania

In Germania, sull’onda del modello austriaco, nel 1990 è stato introdotto il paragrafo 90 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), secondo il quale gli animali si distinguono dalle cose e sono protetti da leggi speciali; a essi si applicano le norme applicabili alle cose, solo se non diversamente specificato. Dal 2002, la tutela degli animali entra a far parte della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania: ai sensi dell’articolo 20a, anche in considerazione della propria responsabilità intergenerazionale, lo Stato si prende carico della tutela dei fondamenti naturali della vita e degli animali.

Svizzera

Anche la scelta operata dalla Confederazione svizzera — con l’adozione dell’articolo 641a dello Zivilgesetzbuch (ZGB), in vigore dall’aprile del 2003 — ricalca il sentiero tracciato dall’ordinamento austriaco circa il riconoscimento agli animali di uno status autonomo rispetto a quello delle res, seppur prevedendo l’applicabilità agli stessi del regime giuridico delle cose. L’organizzazione federale dell’ordinamento svizzero assegna alla competenza federale la tematica della tutela animale. Secondo quanto disposto dall’articolo 80 della Costituzione federale, la Confederazione deve legiferare in tema di tutela degli animali, disciplinando nello specifico:

  • la loro detenzione e cura;
  • la sperimentazione e ogni procedura condotta sugli animali vivi;
  • l’utilizzo degli animali;
  • l’importazione degli animali e di prodotti di origine animale;
  • il commercio, il trasporto e l’uccisione degli animali.

Ai Cantoni spetta assicurare l’applicazione delle leggi sul tema, a meno che tale competenza non sia diversamente riservata alla Confederazione. Inoltre, a norma dell’articolo 120 della Carta, la Confederazione, nel legiferare in tema di uso di materiale genetico e produttivo di origine animale, deve tenere conto della dignità degli esseri viventi, nonché della sicurezza degli esseri umani e degli animali, tutelando la varietà genetica del regno vegetale e animale. Tramite questa previsione di rango costituzionale, l’ordinamento svizzero parifica la dignità intrinseca riconosciuta agli animali ai diritti umani.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, la tutela degli animali è assicurata solo con una previsione contenuta nel Codice civile, senza alcun riferimento in Costituzione. A partire dal 2011, l’articolo 2a del Libro III del Burgerlijk Wetboek riconosce agli animali uno status differenziato rispetto alle cose, precisando tuttavia che a essi si applica il regime giuridico delle res, in osservanza di limiti, obblighi e principi giuridici fondati sulle norme statutarie, di diritto non scritto, sull’ordine pubblico e sul buon costume.

Nell’ultimo decennio, si è affermato in Europa un nuovo modello redazionale, diretto a riconoscere gli animali non più solo negativamente come entità diverse dalle res, bensì, positivamente, come esseri senzienti, allineandosi al riconoscimento che il diritto dell’Unione aveva già provveduto a effettuare nell’articolo 13 TFUE. Ne parleremo nei prossimi approfondimenti.

Note

  • 1
    Cassazione civile, 25 settembre 2018, n.22728
  • 2
    https://drive.google.com/file/d/17pkw2bUiuucLPwz079KWuUIVGaX1J-Yn/view, pagg. 40-41
  • 3
    https://drive.google.com/file/d/17pkw2bUiuucLPwz079KWuUIVGaX1J-Yn/view, pag.41

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